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Equitalia, parte la rottamazione delle cartelle esattoriali

Equitalia, parte la rottamazione delle cartelle esattoriali

newpress - equitalia - FOTO DI REPERTORIO ©LAPRESSE 03-01-12 Italia Equitalia, continuano le intimidazioni in tutta Italia

Da oggi, 7 novembre 2016 ed entro e non oltre il 23 gennaio p.v., collegandosi al sito web di Equitalia e scaricando l’apposito modulo, sarà possibile usufruire della “definizione agevolata”, di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, collegato alla Legge di Stabilità 2017.

Tra le numerose novità contenute nel Decreto fiscale, oltre alla soppressione di Equitalia, alla modifica della disciplina della dichiarazione integrativa a favore ed alla riapertura dei termini per la voluntary disclosure, è stata prevista anche la “definizione agevolata” dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, più comunemente nota come “rottamazione delle cartelle esattoriali”.

La rottamazione delle cartelle, secondo le recenti indagini condotte dall’erario, dovrebbe garantire entrate nelle casse dello Stato per 2 miliardi di euro nel prossimo anno e 900 milioni di euro per l’anno successivo.

Chi può aderire alla definizione agevolata?

Ma chi può aderire alla sopra citata definizione agevolata? La rottamazione prevista dal decreto fiscale si riferisce alle cartelle esattoriali che recano carichi tributari iscritti a ruolo tra  il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Conseguentemente, quindi, i contribuenti non potranno usufruire della “definizione agevolata” con riferimento a cartelle esattoriali loro notificate anteriormente o successivamente a questo intervallo di tempo.

Nella rottamazione sono inclusi tutti i ruoli relativi a tributi, imposte (compresa l’IVA se non è riscossa all’importazione), contributi previdenziali e assistenziali, nonché alle multe comminate per infrazione del Codice della Strada.

Può entrare a far parte della “definizione agevolata” anche il contribuente che abbia impugnato le cartelle esattoriali oggetto di sanatoria, purché rinunci ad ogni contenzioso eventualmente in pendenza. La domanda di rottamazione potrà essere presentata, altresì, dal contribuente che abbia già richiesto un piano di rateizzazione, a condizione che paghi integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Qual è il vantaggio in termini economici?

rottamazione-cartelle-equitaliaIl contribuente che aderisce alla rottamazione non è tenuto al pagamento degli interessi di mora, delle sanzioni sulle somme da pagare (ad eccezione delle multe stradali per le quali non potranno essere cancellate le sanzioni che costituiscono l’oggetto delle multa), né tantomeno delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Tuttavia, la rottamazione non va a coprire tutte le somme aggiuntive da pagare, rimanendo comunque dovuti anche in caso di “definizione agevolata”, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le somme dovute a titolo di aggio (da calcolare, però, solo sul capitale) e le spese di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente potrà, inoltre, richiedere una rateizzazione delle somme dovute. Più precisamente, oltre al pagamento in un’unica soluzione, il decreto stabilisce e contempla la possibilità di spalmare l’importo dovuto in un massimo di 4 rate, di cui le prime due pari ciascuna ad un terzo del dovuto e le ultime due ad un sesto.

Come aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali?

Il contribuente che ha intenzione di aderire alla rottamazione deve presentare richiesta di adesione entro e non oltre il 23 gennaio 2017 (90° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016), attraverso la compilazione dell’apposito modulo reperibile sul sito web di Equitalia.

Entro il 22 giugno 2017, il Concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l’importo complessivo dovuto, al netto della sanatoria e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna.

Le prime tre rate dovranno, comunque, essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. Il mancato pagamento, anche solo parziale, di una singola rata determina la perdita dei benefici della “definizione agevolata”. Le somme eventualmente versate verranno acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Questo il quadro normativo risultante dal testo del Decreto legge n. 193/2016, in attesa di conoscere eventuali emendamenti che potrebbero essere approvarti in sede di conversione.

07/11/2016

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