Cerca

Falsi co.co.pro.: è evasione contributiva!

Falsi co.co.pro.: è evasione contributiva!

Qualora l’azienda instauri finti rapporti di collaborazione per non sostenere i reali costi del lavoro dovuti per i rapporti subordinati, si configura l’evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva.

norma_default200Con la pronuncia 13 marzo 2017 , n. 6405, la Sezione Lavoro della Suprema Corte si pronuncia sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’instaurazione ad opera del datore di finti rapporti di collaborazione per non sostenere i reali costi del lavoro dovuti per i rapporti subordinati.
I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall’INPS, hanno ritenuto che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi ritenere che la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Conseguentemente, afferma il Collegio, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!