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Farmacista – Biologo nutrizionista: cancellazione dall’albo illegittima

Il decreto Lorenzin ha riformato le professioni sanitarie. Nello specifico, sono state ricomprese tra le professioni sanitarie, e quindi assoggettate alla vigilanza del Ministero della Salute, le professioni di chimico, fisico, biologo e psicologo.

doppia professioneLe nuove professioni sanitarie, dunque, sono assoggettate alle disposizioni contenute nel Tuls (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), approvato nel 1934. Ciò ha comportato non pochi malcontenti, soprattutto per la categoria dei farmacisti. E infatti, nonostante l’articolo 102 del succitato Testo Unico, preveda la possibilità di svolgere più professioni sanitarie per un singolo soggetto, la medesima disposizione prevede un divieto di cumulo delle professioni sanitarie per coloro che svolgano l’esercizio di farmacia.

E così molti farmacisti che fin’ora avevano svolto due professioni, si trovano oggi a dover operare una scelta tra i due albi professionali, potendo mantenere la propria iscrizione in uno soltanto. E’ il caso, ad esempio, del farmacista che, contestualmente svolge l’attività di biologo nutrizionista, all’interno o al di fuori dei locali della farmacia in cui presta servizio.

Il biologo nutrizionista, figura differente dal medico dietologo, è un professionista il cui compito è quello di elaborare e determinare diete e di elaborare, autonomamente, profili nutrizionali. In tale ambito lo stesso può soltanto consigliare o suggerire l’utilizzo di integratori alimentari ed in nessun caso è previsto un suo potere di prescrizione di farmaci, così come altresì sottolineato dal parere del Ministero della Salute, reso il 15 dicembre del 2009.

Invero, l’articolo 102 del Testo unico r.d. 1265/1934 vieta l’esercizio della professione di farmacista con quello di biologo nutrizionista. Ciò significa che il Farmacista non può esercitare ambedue le due professioni nella stessa farmacia. Ma nulla vieta di svolgere la professione di biologo nutrizionista al di fuori della farmacia in cui si esercita quest’ultima professione. L’esclusività trova la sua ratio nell’obiettivo di evitare conflitti di interesse capaci di ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del Servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute. La stessa Corte costituzione, infatti, non ha mancato di evidenziare l’importanza per i gestori di farmacie di evitare situazioni di conflitto di interesse a salvaguardia dell’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico (Corte Cost. n. 275/2003).

Il nostro staff sta valutando tutte le possibilità per tutelare questi professionisti, ivi compresa la possibilità di presentare una questione di legittimità costituzionale da sottoporre all’attenzione dei Giudici di Legittimità.

Per avere maggiori informazioni invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il form “Raccontaci il tuo caso“.

14/04/2022

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