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Gettone di presenza: come difendersi dal contestato danno erariale

Gettone di presenza: come difendersi dal contestato danno erariale

corte-dei-contiIn questi mesi la Procura della Corte dei conti della Regione Sicilia sta notificando degli avvisi a dedurre o degli atti di citazione a tutti i consiglieri comunali siciliani che hanno percepito un gettone di presenza che, a dire dell’accusa, sarebbe illegittimo in quanto eccessivo rispetto a quanto normativamente previsto.
Al riguardo appare utile, preliminarmente, procedere ad una breve esamina delle norme che disciplinano in Sicilia l’erogazione a favore dei Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza.

GETTONE DI PRESENZA: DISCIPLINA DELLA REGIONE SICILIA

L’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, al comma 1, introduce la misura minima del gettone di presenza, rinviando ad un regolamento che deve essere adottato dal Presidente della Regione per la quantificazione del gettone di presenza, il quale deve prendere in considerazione “la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare di bilancio di parte corrente”.
Inoltre, il comma 4 stabilisce che l’ammontare dei gettoni di presenza percepiti in un mese da ciascun consigliere non possa essere superiore ad un terzo dell’indennità massima prevista per il sindaco; il comma 5 prevede, poi, che l’ammontare dei gettoni può essere diminuito o aumentato con apposita delibera e in quest’ultimo caso “la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1”.
Il citato regolamento,emanato con D.P.R.S. 18 ottobre 2001, n. 19, prevede, all’art. 1, che “Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata” .
Il successivo art. 2 dispone che: “Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante …;
b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate.
Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all’anno di variazione di pertinenza”.
Il successivo art 10 dispone, inoltre, che “fermi restando i soggetti aventi diritto all’indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 5 , della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30” (comma 1); “l’incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti” (comma 3).
L’art. 19 comma della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è stato modificato dall’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nei termini che seguono: “i consiglieri comunali … hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco … e al 50 per cento dell’indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1”; ha modificato il comma 5 della citata legge regionale nei termini che seguono: “le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”.
Con l’entrata in vigore (25 dicembre 2008) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22(cfr. l’art. 5, comma 1, lett. f) – ovviamente inapplicabile ratione temporis alle delibere adottate prima del 2008, dovendosi evidentemente applicare il princio tempus regit actum – è stata modificata la previsione normativa che consentiva alle amministrazioni locali di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza ed è stata prevista solo la possibilità di ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza.

GETTONE DI PRESENZA: QUALI DELIBERE SONO A RISCHIO AZIONE DI RESPONSABILITA’

max_1e842f7f8e7569510be0614e338d27a5Da quanto sopra esposto emerge che, tutte le delibere adottate prima del 2008 dovevano stabilire l’ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali con criteri predeterminati sui seguenti tre livelli:

– la misura minima base fissata nella tabella “A” di cui all’art. 1 del citato regolamento in rapporto alla dimensione demografica del comune;
– la maggiorazione prevista nell’art. 2, qualora ricorrano le condizioni espressamente richiamate (5% per le fluttuazioni stagionali, 3% per le entrate proprie, 2% per la spesa corrente);
– l’aumento di cui all’art. 10 del suddetto regolamento, da adottarsi previa apposita delibera, purché l’incremento complessivo della spesa non sia superiore ad una percentuale “dello stanziamento di bilancio per le spese correnti”.
Ebbene, nonostante il dettato normativo sia chiaro, ed i Consiglieri abbiano agito nel rispetto delle previsioni di cui alle summenzionate disposizioni, molti di loro si stanno vedendo recapitare diversi inviti a dedurre ovvero atti di citazione per rispondere di danni erariali per gettoni di presenza, peraltro, di cui non hanno neanche goduto, essendo decaduti dalla carica di consigliere in prossimità dell’adozione delle delibere contestate.

GETTONE DI PRESENZA: COSA FARE IN CASO DI AZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Atteso che, come detto, la normativa in quel momento vigente, consentiva indubbiamente la possibilità di incrementare i gettoni di presenza dei consiglieri comunali almeno sino al 15% “dello stanziamento di bilancio per le spese correnti” e che spesso le deliberazioni risultano adeguatamente supportate da pareri tecnici in ordine alle ragioni che rendevano opportuno – se non necessario – coloro che sono colpiti da tali richieste possono difendersi in giudizio, affermando che avrebbero potuto disporre tale incremento, essendo, il predetto incremento, espressione di una scelta discrezionale insindacabile nel merito ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 20/1994, come novellato dall’art. 3 del d.l. n. 543/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 639/1996,.

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19/04/2017

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