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Idonei e Vincitori – scorrimento graduatorie concorsuali

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Ricorso per mancato scorrimento delle graduatorie concorsuali

Mancato scorrimento graduatorie concorsuali. Il combinato disposto delle disposizioni riportate nel cd. Decreto D’Alia e nella circolare  del Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2013, prevedono che, laddove una P.A. decida di procedere a nuove assunzioni, la stessa debba procedere in via prioritaria a far scorrere le graduatorie concorsuali vigenti per quel profilo professionale, la cui durata è stata appositamente prorogata fino al 31 dicembre 2016, e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Tale previsione mira a contenere quanto più possibile la spesa pubblica, limitando l’indizione di nuove procedure concorsuali.

Si può impugnare anche il bando che disponga una mobilità volontaria (anche detta esterna) ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, in quanto lo scorrimento delle graduatorie viene considerato prioritario rispetto alle procedure di mobilità (ad eccezione delle mobilità previste dagli artt. 34 e 34-bis del medesimo D.lgs. 165/2001, riferite al riordino del personale delle ex province)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il ricorrente è un vincitore o idoneo inserito nella graduatoria detenuta dall’ente che intende procedere a nuove assunzioni per il medesimo profilo professionale individuato dalla graduatoria nella quale il ricorrente è inserito.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Le principali norme da prendere a riferimento sono:

– Decreto Legge 101/2013, convertito dalla L. 125/2013 – Cd. Decreto D’Alia. Questo ha disposto la proroga del termine di validità delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato (per gli enti soggetti a vincoli assunzionali) fino al 31 dicembre 2016. Tale termine di validità è stato precedentemente prorogato più volte. Devono pertanto considerarsi valide fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie approvate dopo il 30 settembre 2003. Manterranno la propria validità oltre il 31 dicembre, e per tre anni dall loro approvazione, le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2014 in poi.

– Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2013: detta le linee guida che le PP.AA. devono seguire per il reclutamento del personale, individuano le percentuali minime destinate al reclutamento ordinario (deve intendersi per reclutamento ordinario quello mediante scorrimento, mobilità e concorso), da individuare in almeno il 50% delle nuove assunzioni, e le percentuali massime destinate al reclutamento starordinario (procedure di stabilizzazione dei precari) che non può eccedere il 50% delle nuove assunzioni.
Detta, inoltre, l’ordine preferenziale di procedure da seguire per il reclutamento ordinario:

Mobilità ex artt. 34 e 34-bis à Scorrimento graduatorie concorsuali vigenti à Mobilità ex art. 30 à Nuova procedura concorsuale.

I bandi sono da individuare singolarmente per ogni caso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Si mira a sospendere gli effetti del bando che prevede delle procedure di assunzione differenti dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali, ed a far disporre lo scorrimento delle graduatorie al fine di assumere parte ricorrente.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Il Tar territorialmente competente, da individuare nel Tar del foro presso cui ha sede l’ente che procede alle nuove assunzioni.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”MOMENTO DAL QUALE DECORRE LA LESIONE” color=”peacoc” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Dal momento della pubblicazione del bando che prevede la nuova procedura di assunzione con modalità differenti dallo scorrimento delle graduatorie vigenti.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE “][vc_column_text]

Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando; il termine di adesione deve essere individuato di volta in volta in base al bando che si va ad impugnare.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Il ricorso può essere individuale o collettivo, in base al numero di assunzioni disposte.
Possono agire sia coloro che si trovino in posizione immediatamente utile per l’assunzione, sia coloro che si trovino più in fondo nella graduatoria (non viene dichiarata la carenza di interesse in quanto una pronuncia favorevole, anche laddove non disponga l’assunzione di parte ricorrente, consentirebbe al ricorrente di migliorare la propria posizione in vista di futuri scorrimenti).

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