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Immatricolazioni senza test, ok anche dai Tar Marche e Abruzzo

senza testImmatricolarsi in un corso di laurea a numero chiuso senza passare dai test d’accesso se si proviene da un corso di laurea affine è possibile! Anche i giudici del Tar Marche e del Tar Abruzzo hanno accolto le istanze cautelari presentate dallo studio legale Leone-Fell, consentendo l’iscrizione a Medicina e Chirurgia in un caso e in Fisioterapia nell’altro, di due studenti già iscritti in altri corsi di laurea, senza previo superamento dei test d’accesso.

In particolare il TAR Marche ha disposto la valutazione nel merito della domanda presentata dal ricorrente, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche,  e l’adozione dei conseguenti provvedimenti relativi alla sua immatricolazione presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il TAR Abruzzo, invece, annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo in qualità di ripetente presso il corso di laurea in Fisioterapia, ha ordinato all’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara di valutare il curriculum studiorum del ricorrente laureato in Scienze Motorie.

I Collegi hanno accolto le nostre tesi, affermando che, innanzitutto, per anno successivo al primo deve intendersi anche l’iscrizione come “ripetente” o, ove possibile (cioè nel caso in cui non vi siano frequenze obbligatorie residue), come fuori corso, se occorre completare rispettivamente ancora alcuni esami e frequenze o solo alcuni esami del primo anno. Inoltre, non si può  discriminare chi accede dall’esterno rispetto a chi ha superato il test d’ingresso e  se il superamento di uno o due esami del corso di laurea consente cioè a uno studente ivi iscritto, a seguito del superamento del test d’ingresso, di mantenere l’iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità, lo stesso diritto non può essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l’iscrizione. I regolamenti di ateneo, infatti, non possono disporre, né essere interpretati, in modo discriminatorio e – sempre secondo i giudici – gli atenei devono rendere il diritto al trasferimento concretamente esercitabile, adeguando i posti alla domanda concretamente prevedibile.

“Si tratta di due importanti vittorie – spiegano gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli, dello studio legale Leone-Fell – che aprono le porte delle università sancendo il diritto allo studio per tutti quegli studenti che, provenendo da corsi di laurea affini, non devono dimostrare alcuna predisposizione allo studio di determinate materie e pertanto possono immatricolarsi ad anni successivi al primo senza passare dai test. Nonostante gli atenei continuano a mostrare un immotivato ostracismo, i giudici amministrativi invece concordano con le nostre tesi affermando che il diritto allo studio deve essere sempre garantito, ancor di – concludono i legali – con chi ha già una pregressa carriera e desidera proseguire gli studi, seguendo le proprie inclinazioni!”

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso per immatricolazioni ad anni successivi al primo senza test clicca qui

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16/03/2020

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