Ai sensi della normativa assistenziale vigente, sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (33%) o, se minori di diciotto anni, con persistenti difficoltà nello svolgere i compiti, le incombenze e le funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per il riconoscimento dello status di invalido civile, è la riduzione permanente di almeno un terzo (33%) della capacità lavorativa del soggetto richiedente, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili, gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, in quanto per tali cause sono riconosciuti specifici benefici collegati allo svolgimento di un servizio.
Prestazioni collegate alla percentuale di invalidità riconosciuta:
Fino al 33% – Nessun riconoscimento
Dal 46% – Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
Dal 33% al 73% – Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
Dal 66% – Esenzione Ticket sanitario
Dal 74% al 99% – Assegno di invalidità
Con il 100% – Pensione di Inabilità.
Il limite reddituale per poter ottenere la Pensione di Inabilità , unitamente al requisito anagrafico (67 anni e 7 mesi), è disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 16.664,36 nell’anno 2018.
l limite reddituale per poter ottenere l’Assegno di invalidità, unitamente al requisito anagrafico (67 anni e 7 mesi), è disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 4.853,29 nell’anno 2018.
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile bisogna, innanzi tutto, inoltrare all’INPS il certificato medico ottenuto dal proprio medico di base. Successivamente, il cittadino inoltra la domanda di accertamento sanitario all’INPS unitamente con il certificato medico, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile attraverso lo svolgimento di una apposita visita medica eseguita dalla Commissione Invalidi Civili dell’INPS.
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.
Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non rientra, pertanto, nella valutazione del reddito l’importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite INAIL, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.
Qualora la domanda di riconoscimento del beneficio venga denegata dall’ente Previdenziale con apposito verbale, l’interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, è tenuto a depositare al Tribunale – Sezione Lavoro competente per territorio (criterio della residenza del beneficiario), tramite un avvocato, un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP previdenziale) per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice.
Il ricorso volto all’accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Se non viene presentato accertamento tecnico preventivo: che succede?
Nelle cause in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, l’accertamento tecnico preventivo è obbligatorio.
Qualora l’interessato instauri la causa ordinaria per il riconoscimento dei propri diritti senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione del ricorso di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
Se ritenete di aver diritto ai predetti benefici nonostante un provvedimento negativo ricevuto da parte dell’Inps, il nostro studio offre consulenza ed assistenza legale per la proposizione dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo presso i competenti Tribunali del Lavoro di tutta Italia.
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12/07/2019