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IRAP: è dovuta dal tirocinante avvocato?

IRAP: è dovuta dal tirocinante avvocato?

Non è tenuto al pagamento dell’imposta sulle attività produttive l’avvocato che, dopo aver svolto il tirocinio retribuito presso uno studio associato e sostenuto l’esame di Stato, continua a lavorare per la stessa struttura. ( Cassazione Civile – Sentenza  15 marzo 2017 , n. 6673)

norma_default200Secondo la Corte di Cassazione non paga l’IRAP il tirocinante forense.
Ad avviso dei Giudici, difatti, il tirocinio è un’attività svolta sotto la direzione e supervisione di un dominus. Ciò indurebbe ad escludere l’autonomia dell’organizzazione del lavoro professionale e, pertanto, a ritenere non applicabile l’Irap.
La Corte ha inoltre rammentato che non è soggetto ad IRAP il professionista (nella specie, avvocato) che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa, che è presupposto dell’imposta.
Il requisito della “attività autonomamente organizzata”, di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ricorre “quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”, non essendo “sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.
Sulla scorta di quanto precede, la Corte ha accolto il ricorso di un avvocato da cui l’Agenzia delle Entrate aveva preteso la corresponsione dell’imposta per tre annualità per  l’attività di tirocinante forense svolta presso uno studio legale.
Accolta la tesi del ricorrente secondo cui l’Agenzia delle Entrate lo aveva erroneamente assoggettato al regime della libera professione scambiando l’esistenza di un’organizzazione di terzi come indice di autonomia. In realtà, nel caso di specie, gli altri componenti dello studio legale erano gli esclusivi titolari e gestori dell’organizzazione, a favore dei quali il ricorrente erogava la sua prestazione lavorativa. Infatti, era emerso anche che il professionista non avesse personale dipendente e non possedesse beni strumentali significativi.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

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06/04/2017

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