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Lavoro e Imprese, le misure in atto

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Lo stato di emergenza che l’Italia sta attraversando in questi giorni può essere compreso anche considerando il susseguirsi di provvedimenti emanati dal governo dal 23 febbraio: in media quasi uno al giorno. Tale  numero è destinato a triplicare se si considerano anche le ordinanze della Protezione civile e quelle locali dei governatori e dei sindaci.

Concentrando l’analisi sulle sole disposizioni adottate dal Governo nazionale, ad oggi si contano 4 decreti legge (di cui uno, il il n. 6/2020 del 23 febbraio già convertito in legge) a cui se ne aggiungerà un quinto, che in accordo alla conferenza stampa seguita al C.d.M n. 36 dell’11 marzo 2020, dovrebbe essere adottato venerdì 13 marzo, con nuove misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese aggiuntive a quelle previste dal D.L. n. 9/2020.

In questa sede ci si soffermerà su tale ultimo provvedimento normativo con particolare attenzione alle misure relative a lavoratori, famiglie ed imprese.

Il primo intervento di cui al D.L. 9/20

In data 2 marzo 2020 è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 53 il Decreto Legge  n. 9 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ambito di applicazione delle misure ivi previste è in gran parte limitato alle zone di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n.52 del 01-03-2020 e dunque ai cc.dd. “Comuni epicentro” delle Regioni Lombardia e Veneto, anche se non mancano interventi di respiro nazionale.

Si anticipa sin d’ora che, alla luce delle dichiarazioni rese nella conferenza stampa dell’11 marzo 2020 in esito al C.d.M. n. 36, gli interventi in esso contenuti costituiscono il paradigma di riferimento del decreto legge che verrà adottato, presumibilmente, venerdì 13 marzo.

1. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI (COMUNI EPICENTRO)

Il Governo ha disposto la sospensione dei pagamenti, fiscali, contributivi e relativi ai mutui in tutti i comuni della c.d. “Zona Rossa”. Nello specifico è stata disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:

1) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

2) avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;

3) atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

4) atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;

5) “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.

Questi versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

E’ altresì prevista una sospensione dei termini anche per:

a)  i versamenti e gli adempimenti tributari effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale che abbiano sede o operino nei comuni epicentro anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di persone in cui i  soci  residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;

b) il pagamento di fatture e avvisi di pagamento relativi alle prestazioni di energia elettrica, dell’acqua e del gas per i comuni epicentro secondo quanto previsto dall’Autorita’ di regolazione per energia,  reti  e  ambiente. E’ altresì previsto che tali canoni siano rateizzati con modalità che verranno espletato entro 120 giorni dalla predetta Autorità;

c) il pagamento delle rate dei mutui agevolati, concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con scadenza non successiva al 31 dicembre.

2. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Il decreto legge prevede la proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata al fine di consentire ai professionisti e gli operatori economici, ovunque ubicati sul territorio nazionale, di avere più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

3. MISURE RIVOLTE AL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO (ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica).

4. RIMBORSI BIGLIETTI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI (ESTESE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ALLE CONDIZIONI APPRESSO DESCRITTE)

Il decreto prevede che costituisca causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione (con conseguente rimborso) per quelle prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

– dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio ed individuate dai D.P.C.M emanati ex art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti. Dato il rinvio mobile operato dalla presente disposizione sembrerebbe potersi concludere che, alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020, tutti i voli nazionali per l’Italia nel periodo 9 marzo – 3 aprile debbano essere rimborsati;

– dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

– dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti. Anche qui, alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020, parrebbe possibile concludere che tutti i voli nazionali per l’Italia nel periodo 9 marzo – 3 aprile debbano essere rimborsati;

– dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.

I soggetti interessati al rimborso dovranno comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni previste allegando il titolo di viaggio e la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati.

Clicca qui e leggi la nostra guida. All’interno potrai scaricare gratuitamente l’istanza di rimborso per i bliglieti di aerei, treni e navi

5. MISURE IN TEMA DI LAVORO (MISURE LIMITATE AI COMUNI EPICENTRO O A LAVORATORI IVI RESIDENTI O DOMICILIATI)

Per i datori di lavoro che abbiano la sede nella zona rossa o che abbiano unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, il decreto prevede:

– l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

– la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

– riconoscimento di un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del decreto legge 9/2020;

6. FONDO DI GARANZIA (MISURA LIMITATA AI COMUNI EPICENTRO MA ESTENSIBILE CON DECRETO MISE A COMUNI LIMITROFI O A FILIERE PRODUTTIVE PARTICOLARMENTE COLPITE)

Il decreto 9/2020 prevede l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

La garanzia sarà concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni siti nella cd. zona rossa.

La garanzia prevede una percentuale massima di copertura:

– nella misura dell’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta;

– nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

Il Fondo di garanzia potrà essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse a disposizione, anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle site nella zona rossa, in considerazione del danno eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

7. PROCEDURE DI ALLERTA EX D.LGS. N. 14/2019

Il decreto legge prevede inoltre la proroga al 15 febbraio 2021 per l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Nello specifico, si tratta di un posticipo di sei mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore fissata al 15 agosto 2020.

Il prossimo decreto del 13 marzo 2020

Come anticipato dalla conferenza stampa tenutasi in data odierna, venerdì 13 dovrebbe essere approvato un D.L. contenente misure economiche di sostegno a lavoratori, imprese e famiglie esteso a tutto il territorio nazionale.

Presumibilmente il decreto estenderà le misure previste per i comuni epicentro al resto dell’Italia. In aggiunta alle misure previste per il settore sanitario, sul tema specifico del sostegno al lavoro, alle famiglie ed alle imprese, si stanno studiando misure per 12 miliardi di euro.

Per qualunque richiesta o informazione scrivici a [email protected] o compila questo form

 

12/03/2020

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