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Licenziamento: tutte le informazioni e le tipologie possibili

Licenziamento: tutte le informazioni e le tipologie possibili

Quali motivi possono essere utilizzati dalle aziende, oggi, per procedere con un licenziamento? E quali sono gli strumenti e le tutele che il legislatore ha previsto al fine di tutelare il lavoratore?

Tipi di licenziamento

Anzitutto è essenziale distinguere le varie ipotesi di licenziamento:

– 1 licenziamento discriminatorio, nullo per i motivi previsti dalla legge o intimato in forma orale;

Per quanto riguarda l’ipotesi di licenziamento discriminatorio, questo si verifica quando la discriminazione viene posta alla base della cessazione del rapporto di lavoro.  Possono manifestarsi discriminazioni di tipo sessuali, linguistiche, religiose, razziali, politiche, relative all’età, e qualunque altra forma di discriminazione posta in essere sul luogo di lavoro rispetto ad altri colleghi.

Per esempio, se il lavoratore è stato licenziato per motivi attinenti al culto religioso praticato, il licenziamento può essere impugnato perché illegittimo. Il lavoratore ha diritto di essere integrato e ricevere un congruo risarcimento del danno. Esiste discriminazione indiretta anche in caso di disparità di trattamento tra lavoratori commessa dal datore.

Il licenziamento potrà essere dichiarato nullo quando, per esempio, viene formalizzato dal datore in violazione della procedura prevista dallo statuto dei lavoratori. Sarà nullo il licenziamento comunicato oralmente dal datore di lavoro poiché è obbligatorio che questo venga comunicato in forma scritta.

– 2 licenziamento per giusta causa 

Rappresenta la forma più grave di licenziamento. Tale ipotesi si può applicare al verificarsi di un inadempimento talmente grave da parte del lavoratore tale da compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Deve trattarsi di una condotta talmente grave da portare a un recesso immediato anche senza la corresponsione di un’indennità di preavviso.

Per esempio, se il lavoratore smette di recarsi sul luogo di lavoro o commette un reato sul posto di lavoro.

Succede spesso che le motivazioni indicate dal datore di lavoro non siano giusta causa di licenziamento (per esempio un licenziamento avvenuto durante un periodo di malattia o di gravidanza).

– 3 licenziamento per giustificato motivo soggettivo/disciplinare;

Anche in questo caso viene meno il rapporto di fiducia che si pone alla base di un rapporto di lavoro. Rientra senza dubbio nei casi di licenziamenti disciplinari e può avvenire quando la prestazione del lavoratore si caratterizza per scarso impegno o negligenza, ponendo in essere una violazione degli obblighi contrattuali o violazione di regole di comportamento. Si tratta, in ogni caso, di una condotta di minor gravità rispetto a quella che dà luogo alla procedura per giusta causa.

Il datore procederà con licenziamento per giustificato motivo soggettivo quando non vi è un fatto gravissimo commesso da lavoratore ma il comportamento dello stesso diventa incompatibile con gli obiettivi aziendali.

Per esempio, il lavoratore che, con il suo contegno, genera tensione nell’ambiente di lavoro coinvolgendo i colleghi oppure il lavoratore che non rispetta il codice di comportamento aziendale.

Il licenziamento disciplinare viene utilizzato per violazioni del lavoratore in ordine alla prestazione svolta o al comportamento assunto durante il servizio. Per esempio, il lavoratore è stato raggiunto da più contestazioni di addebito relativamente allo svolgimento errato della prestazione. Se il lavoratore accumula più contestazioni da parte del datore, rischia il licenziamento disciplinare.

– 4 licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sussistono, infine, altri motivi che possono dar luogo ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Rientrano in tale fattispecie due diverse categorie di ragioni: da un lato tutti quei motivi che riguardano l’attività produttiva e l’organizzazione aziendale (es. motivi economici), dall’altro, tutti quei motivi che riguardano degli inadempimenti del lavoratore che rendono oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.  

Ad esempio, spesso il datore di lavoro licenzia il lavoratore per ridimensionamento del personale anche quando sono inesistenti ragioni di ordine economico.

Alle suddette ipotesi di licenziamento corrispondono tutele in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. Per quanto concerne le ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e 3, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di Lavoro con ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di giustificato motivo oggettivo, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, dunque in caso di insussistenza del fatto materiale contestato, non viene più applicata la tutela massima della reintegrazione, ma si ha diritto esclusivamente ad una tutela risarcitoria quantificata in un numero di mensilità globale di fatto percepita. si può ottenere un risarcimento che oscilla dalle 10mila euro alle 50mila euro)

Modalità di licenziamento

Il licenziamento per giusta causa, disciplinare e per giustificato motivo soggettivo sono regolati da una normativa specifica (Statuto del Lavoratore legge n. 300/70). Il datore per procedere al licenziamento dovrà prima notificare la contestazione di addebito manifestando la volontà di licenziare l’unità lavorativa.

Il lavoratore potrà presentare scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato oralmente dal datore per spiegare quanto accaduto. Solo successivamente, il datore potrà notificare la lettera di licenziamento definitiva la quale potrà essere impugnata dal lavoratore.

Chi può rivolgersi al nostro studio?

Tali ipotesi e tutele riguardano tutti i dipendenti pubblici o privati strutturati all’interno di aziende e/o pubbliche amministrazioni con più di 15 dipendenti. Per le realtà inferiori ai 15, la tutela della reintegrazione viene solo in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale. E’ necessario specificare, inoltre, che tale disciplina, introdotta mediante la riforma del lavoro Jobs Act, riguarda il personale assunto a partire dal 7 marzo 2015.

Ad esempio, spesso il datore di lavoro licenzia il lavoratore per ridimensionamento del personale anche quando sono inesistenti ragioni di ordine economico.

Cosa si può ottenere? Reintegra sul posto di lavoro e/o risarcimento del danno commisurato alla mensilità percepita (in alcuni casi si può ottenere un risarcimento che oscilla da 10mila a 50mila euro).

 



12/06/2024

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