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P.A.: poteri della Corte dei Conti in sede di verifica della legittimità dell’attività

P.A.: poteri della Corte dei Conti in sede di verifica della legittimità dell’attività

norma_default200Compete alla Corte dei Conti l’obbligo di vigilare sul dovere degli amministratori e degli organi pubblici di spendere “con ragionevolezza”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione Civile – Sez. Unite – Sentenza 15 marzo 2017 , n. 6820), con la pronuncia in rassegna, hanno ribadito il principio per cui la Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere ispirati a criteri di economicità e di efficacia – secondo il canone indicato nell’art. 97 Cost. – che assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità, dell’azione amministrativa; pertanto, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa deve estendersi alle singole articolazioni dell’agire amministrativo e, quindi, apprezzare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perseguire con risorse pubbliche, e non potendo, comunque, prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Nel richiamare, pertanto, i suindicati criteri, è stata affermata la possibilità di un’estesa applicazione della L. n. 241/1990, le cui clausole generali consentono in sede giurisdizionale un controllo di ragionevolezza sulle scelte operate dalla pubblica amministrazione.
Ne consegue che il criterio di razionalità nella valutazione delle scelte cui si riferisce la giurisprudenza contabile non è strumento limitato all’esame del merito, che conserva la sua rilevanza solo se inserito in un metodo di valutazione che lo individua come summa di sintomi dell’eccesso di potere, ma investe nella sua interezza il percorso logico seguito dall’amministrazione, onde evitare la deviazione dell’attività amministrativa dai propri fini istituzionali, che devono essere perseguiti nel quadro complessivo degli equilibri della finanza pubblica cui il giudizio amministrativo-contabile è specificamente orientato.
L’irragionevolezza equivale al vizio della funzione; di contro, l’esigenza di razionalità insita nello svolgimento della funzione amministrativa corrisponde a correttezza e adeguatezza della funzione; di modo che la ragionevolezza consente di verificare la completezza dell’istruttoria, la non arbitrarietà e la proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché la logicità e l’adeguatezza della decisione finale allo scopo da raggiungere.
In questo contesto, gli obblighi di servizio diventano obblighi di risultato e il mancato raggiungimento degli obiettivi, laddove comporti un danno per la pubblica amministrazione e sia imputabile al dolo o alla colpa grave degli operatori, può essere oggetto di valutazione in sede giurisdizionale di responsabilità.
Il giudice contabile ha, per tale via, il potere di accertare tutti i fatti e comportamenti causa di danno erariale e, pertanto, ferma restando la scelta dell’amministratore di apprestare gli strumenti più idonei al soddisfacimento degli obiettivi dell’ente, valuta i modi di attuazione delle scelte discrezionali alla luce del parametro della conformità a criteri di efficacia ed economicità che, avendo acquistato “dignità normativa”, assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

27/03/2017

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