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Il Tar conferma il reinserimento in Gae, la modulistica per il ricorso straordinario

Il Tar conferma il reinserimento in Gae, la modulistica per il ricorso straordinario

concorso docenti 2016Periodicamente, con Decreto Ministeriale, il Ministero della Pubblica Istruzione disciplina le modalità di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

E puntualmente, anche quest’anno, tale disciplina è stata emanata con D.M. 495 del 2016 inerente alle graduatorie valevoli per il triennio scolastico 2014/2017.

Scuola reinserimento in GAE: alcune fonti normative

Il D.M. in parola, tuttavia, non ha previsto alcuna facoltà di reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, per i docenti un tempo inseriti e poi cancellati a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria. Al contrario, lo stesso, con una previsione lesiva del diritto legislativamente previsto dei docenti di chiedere l’aggiornamento della propria posizione in graduatoria, ha stabilito che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Orbene, tale previsione è illegittima poiché contrastante con le disposizioni legislative relative al procedimento per il reinserimento in graduatoria ad esaurimento di coloro che per uno o più anni non hanno dimostrato interesse per la permanenza nella stessa. Invero, l’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 prevede esplicitamente che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

Una corretta interpretazione di tale disposizione, evidentemente, determina la necessità di considerare come consolidate le posizioni derivanti dalle iscrizioni alle graduatorie, pur quando risalenti nel tempo. Tale situazione, in particolare, si dovrebbe verificare a seguito di presentazione della domanda di permanenza o reinserimento nelle stesse presentata dopo la loro trasformazione da permanenti ad esaurimento per effetto della legge 296/2006.

Ed infatti, la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non può comportare la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di reinserimento, in particolare nella parte in cui prevede l’esclusione dalle graduatorie di coloro che non hanno rinnovato la domanda di iscrizione nei termini di legge, con la possibilità tuttavia per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda per il periodo successivo a quello della precedente esclusione.

concorso docenti 2016

Il D.M. 495 del 2016 ha, in altri termini, neutralizzato i confini chiaramente indicati dal Legislatore per l’esercizio del potere ministeriale di disciplina del procedimento di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ed infatti, pur non avendo la legge lasciato spazio alcuno alla previsione della definitività della cancellazione, il Ministero ha illegittimamente previsto l’impossibilità di reinserimento per i docenti già precedentemente iscritti.

Scuola reinserimento in GAE, l’illegittimità del D.M.

Da tale prospettiva, pertanto, il D.M. 495 del 2016 risulta essere palesemente illegittimo, nonché lesivo del legittimo affidamento maturato dagli interessati nella possibilità di essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché più in generale, delle disposizioni costituzionali in materia di diritto al lavoro.

l43-scuola-docente-docenti-111004182123_mediumEd invero, tale illegittimità è stata recentissimamente riconosciuta dalle Sentenze n. 9821 e 9822 del 2016, con cui il TAR Lazio –Sezione Terza Bis ha disposto l’annullamento – limitatamente alle posizioni dei ricorrenti – della disposizione de qua nella parte in cui rinvia al D.M. del 2014, con conseguente previsione della definitiva cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento della stessa.

Come anche rilevato dai Giudici Amministrativi, tali decisioni si pongono in linea di continuità con diverse precedenti statuizioni, tra cui l’autorevole Sentenza n. 7971 del 2015, con la quale il medesimo collegio aveva già disposto l’annullamento parziale del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 nella parte in cui disponeva la cancellazione definitiva dalle GAE in caso di mancata istanza di aggiornamento.

Conseguentemente, tutti i docenti che, pur avendo presentato apposita istanza entro il termine dell’8 luglio 2016, non hanno ottenuto il desiderato reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, possono presentare un ricorso per l’annullamento del D.M. n. 495/2016, nella parte in cui non ha previsto, limitatamente alla posizione di ciascun interessato, la facoltà di reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza.

Clicca qui per scaricare i moduli di adesione al ricorso.

Vi ricordiamo che il termine ultimo per aderire all’azione è il 30 settembre 2016.

Per qualsiasi informazione, contattaci scrivendo a “Raccontaci il tuo caso”.

19/09/2016

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