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Ricalcolo pensione (art. 54), nostra vittoria per un sottufficiale dei Carabinieri

carabinieriArruolato nel 1983, era andato in pensione dall’Arma dei Carabinieri nel 2016 con il sistema misto, avendo maturato alla data del 31/12/1995 un’anzianità contributiva di 15 anni. L’Inps non aveva applicato, nel suo caso, l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, bensì quella più bassa, al 35% prevista invece dall’art. 44. Non ritenendo corretto il calcolo della propria pensione, si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere l’applicazione della corretta aliquotaLa Corte dei Conti del Lazio ha accolto le nostre tesi e disposto il ricalcolo!

Avendo un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni ma superiore a 15, il ricorrente si aspettava l’applicazione dell’aliquota di rendimento, del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del Dpr 1092/1973, per la parte retributiva.

Tale articolo stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Secondo la difesa dell’Inps, “Secondo quanto argomentato dal controparte, l’art. 54 del DPR n. 1092/1973 ha previsto un beneficio per i militari che cessano anticipatamente dal servizio attribuendo un trattamento in misura percentuale più elevata che si consegue già alla maturazione di quindici anni di servizio e che rimane cristallizzato fino al compimento dei venti anni; non è invece previsto l’ulteriore beneficio di valorizzare nella misura del 44% fin dal compimento del quindicesimo anno di servizio le aliquote pensionistiche applicabili per gli assicurati che accedono al trattamento di quiescenza con un’anzianità superiore ai venti anni, dal momento che tale ulteriore vantaggio, a differenza del primo, non è contemplato da una norma di legge e anzi si porrebbe in contrasto con la disciplina generale applicabile alla fattispecie”.

“Non può essere accolta l’interpretazione dell’Inps che vorrebbe circoscrivere l’applicazione dell’art 54 comma 1 solo nei confronti di quei dipendenti – precisano i giudici – che o per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità sono stati costretti a lasciare il Corpo di appartenenza con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni, attribuendo a questi ultimi una pensione “minima” (…). Pertanto l’art. 54 va interpretato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità
contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”.

Pertanto, la Corte dei Conti del Lazio ha accolto il nostro ricorso e disposto il ricalcolo della pensione!

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22/04/2022

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