Un militare dell’Esercito italiano, era andato in pensione nel 2018 con il sistema misto, non ritenendo corretto il calcolo della propria pensione si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere il ricalcolo e la corretta applicazione dell’aliquota prevista dalla legge. La Corte dei Conti della Lombardia ha accolto le nostre istanze e disposto il ricalcolo.
Nonostante il pieno diritto del ricorrente all’applicazione dell’aliquota al 44%, avendo maturato alla data del 31/12/1995 un’anzianità contributiva di 16 anni, 2 mesi e 6 giorni, il suo trattamento pensionistico era stato liquidato dall’istituto previdenziale applicando l’aliquota spettante al personale civile con l’anzianità di 15 anni di servizio effettivo, pari al 35% della base pensionabile.
L’Inps ha contestato la richiesta, motivando che l’aliquota del 44% prevista ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 è applicabile esclusivamente al personale militare che all’atto della cessazione dal servizio possa vantare un’anzianità totale contributiva non minore di 15 anni e non superiore a 20 anni.
Il giudice ha accolto il ricorso dichiarando che “La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo ed è necessario applicare la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995. Nel caso del personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 all’epoca vigente prevedeva che“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della
base pensionabile”.
Pertanto, la Corte dei Conti della Lombardia ha accolto il nostro ricorso e disposto il ricalcolo della pensione.
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21/04/2022