Nel vuoto normativo la giurisprudenza ritiene il criterio di calcolo corretto, ma tale procedimento deve muovere dalla percentuale del 44% prevista dall’art. 54, anziché da quella del 35 % utilizzata dall’INPS “Se per il personale civile in effetti l’aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’ art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15). Quindi il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si deve applicare l’aliquota del 44% ex art. 54 D.P.R. benché nei termini sopra spiegati, ovvero prendendo l’aliquota del 44% come base di calcolo del trattamento e dividendola per i 15 anni, quindi con applicazione della percentuale del 2,93% per ciascun anno utile ante 31.12.1995“.
Da questo anno è possibile ottenere il ricalcolo della pensione, anche se non si sono raggiunti i 15 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, grazie a recentissime sentenze della Corte dei conti Sicilia.
Le sentenze in questione, tutte nel 2020, rappresentano un nuovo mutamento della giurisprudenza, più favorevole agli ex militari che, in ragione del servizio svolto durante la loro carriera, hanno ottenuto l’aumento dell’aliquota, più equa ed adeguata, in sostituzione dell’aliquota civile precedentemente applicata.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale, che nasce con l’anno 2020, proviene dalle sentenze gemelle emanate alla Corte dei conti della Sicilia: le sentenze nn. 41, 42 e 45 del 2020!
L’aliquota inizialmente applicata era quella civile del 35% (invece di quella prevista per le forze dell’ordine fissata al 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973), e le sentenze ne hanno sancito l’aumento, riconoscendo il diritto degli ex miliari, con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, alla riliquidazione della loro pensione.
Ma non è tutto. L’orientamento prevede anche le statuizioni sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, i quali spettano al ricorrente insieme agli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria!
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14/04/2020