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Ricongiungimento familiare: vale anche per il convivente more uxorio

Aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare ma gli era stata rigettata in quanto si trattava di convivenza more uxorio. Il Tar Reggio Calabria ha accolto il ricorso, confermando che anche in ambito militare si può applicare tale istituto ai conviventi non sposati.

I giudici amministrativi hanno infatti stabilito che è illegittimo il provvedimento che dichiari inammissibile la domanda di ricongiungimento con esclusivo riferimento alla condizione di convivente more uxorio.

Pertanto, poiché il diritto all’unità della famiglia si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, anche nel silenzio della legge n. 76/2016, il ricongiungimento può essere richiesto e ottenuto non solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, ma anche ai conviventi di fatto.

Qualsiasi forma di discriminazione giuridica della convivenza rispetto al matrimonio civile si porrebbe in grave violazione dell’articolo 2 della Costituzione – scrivono i giudici – che, com’è noto, “riconosce” i diritti fondamentali dell’uomo, fra i quali non può essere escluso quello ad una vera, stabile ed effettiva convivenza more uxorio, oltre che di numerose ulteriori disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Evidenzia, altresì, la difesa del ricorrente, come il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri abbia errato nel considerare isolatamente la circolare del 2010 e nel non averla letta in combinato disposto con la circolare 27 luglio 2005, prot. 201/1-1, con la quale si sarebbero equiparati gli effetti giuridici della convivenza a quelli discendenti dal matrimonio civile”.

Pertanto chiunque desideri ottenere il ricongiungimento familiare pur non essendo spostato, può contattare il nostro studio legale per ottenere la dovuta tutela.

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30/05/2019

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