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Ricongiungimento familiare del dipendente pubblico se il genitore è medico specializzando

Ricongiungimento familiare del dipendente pubblico se il genitore è medico specializzando

ricongiungimento-familiare-1-e1456660158609Lo studio legale Leone -Fell &Associati ha recentemente ottenuto unimportante vittoria per l’affermazione del diritto del coniuge dipendente pubblico e genitore di figlio di età inferiore ai tre anni di ottenere un trasferimento temporaneo dalla propria sede lavorativa verso gli uffici ubicati nella stessa provincia (o Regione) di residenza del figlio e dell’altro coniuge iscritto presso una scuola di specializzazione in medicina con contratto di formazione e specializzazione

Ricongiungimento familiare, le disposizioni

Il diritto al distacco temporaneo è espressamente riconosciuto dalla disposizione dellart. 42 bis D.lgs. 151/2001, la quale, per l’appunto, consente al lavoratore dipendente di amministrazioni pubbliche di chiedere e ottenere l’assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Pur trattandosi di un’assegnazione temporanea e non di un vero e proprio trasferimento, il lavoratore, pertanto, ha diritto ad una forma di mobilità finalizzata al ricongiungimento di entrambi i genitori con il bambino di modo da render possibile la loro presenza e partecipazione attiva nella fase iniziale di vita dello stesso. 

Troppo spesso, tuttavia, l’Amministrazione oppone delle limitazioni inaccettabili.

Tra queste, in particolare, quella relativa alla situazione in cui l’altro coniuge è titolare di un contratto di formazione specialistica, risultando iscritto alle scuole di specializzazione medica.  In tali casi, invero, le Amministrazioni tendono a denegare il diritto del coniuge ad essere trasferito in una sede di lavoro sita nella Regione di residenza dell’altro coniuge specializzando, poiché il contratto di formazione professionale di cui quest’ultimo è titolare non configurerebbe – a dire dell’Amministrazione datrice di lavoro – un rapporto di lavoro, néprefigurerebbe la sussistenza di un’attività lavorativa in capo allo specializzando.

Ricongiungimento familiare, il nostro operato

ricongiungimento-familiareRitenendo tale rifiuto del tutto illegittimo, gli Avvocati dello studio legale Leone -Fell &Associati  hanno in più occasioni impugnato tale diniego innanzi all’Autorità giudiziaria competente ottenendone l’annullamento ed il conseguente trasferimento del lavoratore presso una sede più consona alle sue esigenze familiari, ovvero presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

La tesi sostenuta dai legali fa leva sull’argomento secondo il quale la tutela garantita dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 si inquadra in un più ampio contesto normativo volto a garantire e tutelare l’unità familiare, quale principio di rilevanza costituzionale, espressamente previsto dall’art. 29 della Costituzione, cui deve ispirarsi la disciplina positiva dell’istituto familiare, in ogni suo aspetto.

All’Amministrazione, pertanto, è richiesto di intervenire in favore della famiglia con un provvedimento che, sia pure temporaneo, agevoli la famiglia stessa nel periodo più delicato della vita dei figli, salvaguardando contestualmente le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione pubblica chiamata a verificare in concreto che la concessione del beneficio non si riveli gravemente dannosa per la stessa.

Per qualsiasi chiarimento o segnalazione, scrivi a “Raccontaci il tuo caso”.

Articolo a cura dell’Avv. Tiziana De Pasquale

11/04/2022

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