Riconoscimento Titoli Pregressi Osteopati: l’Accordo Stato-Regioni apre la strada al riconoscimento definitivo
Dopo anni di attesa e incertezza normativa, arriva finalmente un passaggio decisivo per migliaia di professionisti del settore.
Con l’intesa formalizzata nella seduta del 18 dicembre scorso in Conferenza Stato-Regioni, si chiarisce in modo concreto e definitivo il percorso di riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia, aprendo ufficialmente la strada all’equipollenza con la nuova laurea abilitante.
Si tratta di un momento fondamentale per tutti coloro che hanno conseguito la formazione prima dell’entrata in vigore della disciplina universitaria e che oggi attendono regole certe per continuare ad esercitare nel pieno rispetto della normativa sanitaria.
L’Osteopatia come professione sanitaria: una riforma lunga e complessa
L’osteopatia è stata riconosciuta formalmente come professione sanitaria con la Legge n. 3/2018, ma per molto tempo è rimasto aperto un interrogativo centrale:
che fine avrebbero fatto i titoli rilasciati prima della riforma?
A novembre, prima dell’intesa governativa, avevamo analizzato un quadro normativo ancora incerto e potenzialmente allarmante, in attesa delle decisioni delle autorità competenti.
Oggi, con l’accordo raggiunto, non siamo più nel campo delle ipotesi:
sono stati fissati requisiti certi e vincolanti per accedere alla disciplina transitoria.
La disciplina transitoria: riconoscimento dei titoli pregressi
L’intesa conferma la possibilità, per chi è già formato, di ottenere:
- il riconoscimento della qualifica professionale di osteopata,
- l’equipollenza del titolo pregresso alla laurea triennale abilitante,
attraverso un percorso successivo!
I punti principali dell’Accordo Stato-Regioni
✔ Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento
che saranno istituiti presso l’Ordine professionale competente TSRM e PSTRP – tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Questi elenchi rappresentano lo strumento transitorio per l’inquadramento degli osteopati già formati e dovranno corrispondere un contributo annuale di iscrizione.
✔ Requisiti minimi di formazione
Per potersi iscrivere agli elenchi, saranno richiesti specifici requisiti formativi minimi, differenziati a seconda del percorso pregresso e, in particolare, potrà farlo chi è iscritto, entro il 31 agosto 2026, a un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia, che hanno concluso ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente
e, in alternativa:
- b) titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche: (i) monte ore di almeno 2.400 ore di formazione teorica (pari a 96 CFU) e (ii) tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico di almeno 1000 ore (pari a 40 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione tutoriale prevista; (iii) erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- c) laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria e titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche: (i) monte ore di almeno 1.500 ore di formazione teorica (pari a 60 CFU), (ii) tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico di almeno 1.000 ore (pari a 40 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione prevista; (iii) erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Nel caso in cui la durata del tirocinio pratico non soddisfi il limite minimo di 1.000 ore (40 CFU) c’è la possibilità che venga valutata l’esperienza professionale maturata ma tale attività deve essere (i) chiaramente riconducibile alle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata, (ii) puntualmente documentata e (iii) svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a decorrere dal 15/02/2018 (data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3) ed entro i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regioni.
✔ Esame di abilitazione universitario
Il riconoscimento definitivo passerà attraverso un esame di abilitazione, da sostenere presso una delle Università dove sono attivi i corsi di laurea in Osteopatia.
Tale esame deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 6 anni dalla data di iscrizione agli elenchi speciali.
E’ già stato previsto che verrà verificata la congruità di tale termine (6 anni) in base anche alla sostenibilità dell’offerta formativa universitaria.
Superato l’esame e, quindi, conseguito il riconoscimento / l’equipollenza del titolo, il professionista potrà fare il passaggio dall’elenco speciale all’albo professionale dell’Osteopata (presso l’Ordine TSRM e PSTRP – dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
✔ Eventuali esami compensativi
Per alcuni profili sarà necessario sostenere esami integrativi o compensativi prima dell’ammissione all’esame finale, con alcune eccezioni:
- è prevista la possibilità che le materie oggetto di misura compensativa possano essere dimostrate mediante il riconoscimento dei CFU già acquisiti con laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria;
- le Università, inoltre, potranno riconoscere ulteriori CFU in considerazione di percorsi formativi precedentemente svolti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea.
La gestione di tale fase, dunque, è completamente lasciata all’autonomia dei singoli atenei.
✔ Dal 1° settembre 2026: solo formazione universitaria
A partire dal 1° settembre 2026, la formazione sarà offerta esclusivamente in ambito universitario: si chiude definitivamente la fase dei percorsi extra-accademici.
Cosa devono fare oggi gli osteopati con titoli pregressi?
Questo accordo rappresenta un’opportunità, ma anche un passaggio delicato.
Occorrerà verificare attentamente:
- se si rientra nei requisiti previsti
- quale percorso transitorio si applica al proprio caso
- quali documenti presentare
- quali tempi rispettare
- come affrontare eventuali esclusioni o dinieghi
Lo Studio Legale Leone – Fell è al vostro fianco
Il nuovo quadro normativo apre finalmente una strada chiara, ma richiede attenzione e assistenza qualificata.
Lo Studio Legale Leone – Fell, promotore di campagne legali, collettive e individuali, attive su tutto il territorio nazionale e che vanta anche un dipartimento specializzato sulle procedure di riconoscimento dei titoli italiani e stranieri in Italia, da anni è al fianco dei professionisti che, come te, devono imparare a districarsi tra i cavilli burocratici e, in particolare, è a disposizione per:
- analisi della posizione individuale,
- supporto nella domanda di iscrizione agli elenchi speciali,
- tutela in caso di esclusione o rigetto,
- assistenza nei percorsi di equipollenza e abilitazione.
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21/05/2026








