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Riconoscimento titolo di Odontoiatra: illegittime le misure compensative

odontoiatraIl titolo di Odontoiatra conseguito all’estero, in uno degli Stati membri dell’Unione europea, deve essere riconosciuto in Italia senza alcuna misura compensativa.

Il titolo in questione rientra, infatti, tra le sette professioni per cui vige il riconoscimento automatico, così come specificato dalla Direttiva europea n.36 del 2005, recepita dal Decreto legislativo 206 del 2007.

L’art. 21 del dlgs 206/2007 precisa infatti che “per l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato”.

Il ministero della Salute, per i titoli conseguiti nell’Università Apollonia di Iasi, in Romania, ha chiesto una misura compensativa che consiste in 18 mesi di tirocinio aggiuntivo o un esame compensativo su alcune materie. Tale richiesta è a nostro avviso illegittima in quanto la professione di Odontoiatra risponde al principio di riconoscimento automatico.

Se hai conseguito il titolo di Odontoiatra in uno degli stati membri dell’Ue e il ministero della Salute non ha provveduto al riconoscimento automatico contatta il nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela e il riconoscimento del tuo titolo.

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25/02/2021

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