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Ricorsi Medicina 2018 e 2019, nostre vittorie al Consiglio di Stato!

medicinaI giudici amministrativi hanno accolto i nostri ricorsi, disponendo l’immatricolazione di centinaia di nostri ricorrenti! Le recenti ordinanze del Cosiglio di Stato inerenti ai ricorsi del 2018 e del 2019 confermano quanto da noi denunciato negli ultimi anni, ovvero l’errato calcolo del fabbisogno proposto dal Miur.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato che hanno analizzato la class-action, “il ricorso in esame si rivela ammissibile in relazione al dedotto vizio di sottostima o inadeguatezza dell’offerta formativa”.  Vizio che può essere superato grazie alla didattica online messa a punto per l’emergenza Coronavirus e che ha di fatto annullato il limite della ricettività degli atenei.

“Considerato – scrivono i giudici – che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni svolte in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell’emergenza “Covid-19” (v. infatti il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. h, secondo cui, “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; il D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lett. h, secondo cui “sono sospesi fino al 15 marzo 2020 …. la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università … ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, sul finanziamento delle “Piattaforme per la didattica a distanza”).

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07/04/2020

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