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Accesso alla II fascia delle Graduatorie d’istituto

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Accesso alla II fascia delle Graduatorie d’istituto

Il MIUR, con la nota 1229 dell’11 gennaio 2017 trasmettendo il Decreto Dipartimentale 3/17 ha definito le scadenze e le procedure per l’aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia.

Possono presentare domanda solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione, ovvero TFA o PAS.

Il TFA ha durata annuale ed è istituito dalle università, le quali, all’esito di un esame finale, rilasciano il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal recente DPR n. 19 del 14-02-2016 (in precedenza dal D.M. n. 39/1998).

Nel predetto DD si legge che solo I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2017, possono richiedere l’inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”.

Pertanto, sono esclusi dalla procedura in esame:

– Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) – per la mancata organizzazione di TFA per le classi di concorso relative all’insegnamento nei laboratori;

– I Dottori di Ricerca – per l’equiparazione del Dottorato al TFA, stante la frequentazione di un percorso, almeno, triennale particolarmente impegnativo (e non annuale come nel caso del TFA), il cui accesso è stato determinato dal superamento di un concorso molto selettivo indetto dall’Università.

– Coloro i quali sono in possesso di una Scuola di Specializzazione – essendo equipollente al dottorato di ricerca (entrambi sono dei titoli di III ciclo) e, quindi, equiparabile al TFA, stante la frequentazione di un percorso particolarmente impegnativo (e non annuale come nel caso del TFA), il cui accesso è stato determinato dal superamento di un concorso molto selettivo indetto dall’Università.

– Docenti in possesso di diploma AFAM vecchio ordinamento (vale a dire conseguito entro l’anno 2012). Per tale tipologia di ricorrenti, lo studio legale predispone dei ricorsi d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) da proporre davanti al Giudice del lavoro. La modulistica di adesione all’azione si trova in fondo alla pagina.

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  • Docenti diplomati ITP;
  • Docenti in possesso di diploma AFAM vecchio ordinamento (vale a dire conseguito entro l’anno 2012);
  • Docenti in possesso di diploma AFAM nuovo ordinamento (vale a dire conseguito dopo l’anno 2012);
  • I Dottori di ricerca;
  • Coloro i quali sono in possesso di un diploma di specializzazione (titolo di III ciclo);
  • I docenti afferenti le nuove classi di concorso istituite con il d.p.r. 19/2016;

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  • NORMATIVA

Con riferimento alle classi di concorso degli ITP, il Legislatore non ha mai attivato alcun percorso abilitativo ordinario.

Ed invero, nel nostro ordinamento l’abilitazione all’insegnamento si consegue mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010.

Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo tale percorso come abilitativo e, pertanto, indispensabile ai fini dell’accesso al concorso a cattedre.

Ai sensi della legge istitutiva del TFA (art. 2, comma 416, della L.n. 244/2007), i percorsi formativi dovevano essere attivati con regolare cadenza biennale.

Ebbene dal 2010, data di emanazione del Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ad oggi, il Ministero ha bandito esclusivamente due percorsi abilitativi.

Il primo ciclo di TFA è stato indetto con Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 e il secondo con Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n. 312.

Dal 2014 in poi non è più stato attivato alcun percorso formativo utile a permettere il conseguimento dell’abilitazione.

Con precipuo riferimento alle classi di concorso degli ITP, il Legislatore non ha mai attivato alcun ciclo di TFA, né nel 2012 né nel 2014, né tantomeno dopo il 2015.

Il Legislatore, invece, avrebbe dovuto attivare i TFA, secondo la previsione normativa, al fine di consentire a tutti coloro i quali sono in possesso dei necessari titoli di accesso di poter partecipare alla procedura selettiva in esame.

PAS (istituiti con D.M. 23 marzo 2013 e disciplinati dal Regolamento del 25 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 4-7-2013) sono dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato, che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tali percorsi hanno permesso di conseguire il relativo titolo di accesso al TFA Sostegno solo a coloro i quali, all’atto di emanazione del bando PAS, erano in possesso dei relativi titoli di servizio richiesti.

L’unico PAS risale all’anno 2013 e pertanto vi hanno potuto partecipare soltanto coloro i quali avevano conseguito i titoli di servizio richiesti dal DECRETO del 25 marzo 2013, n. 81 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola dell’infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo  2,  comma  416,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”. 

Più precisamente l’art. 4, comma 1-ter, del suddetto Decreto 81/2013, ha previsto che “Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale”.

Il diploma AFAM vecchio ordinamento è equiparato ai diplomi accademici di Il livello in virtù del combinato disposto dei commi 102, 103 e 107 dell’art. 1 della L. n. 228/2012.

  • GIURISPRUDENZA

Con riferimento agli ITP, il Consiglio di Stato Sezione VI, nell’ordinanza cautelare n. 1836/2016, depositata il 18 maggio 2016, ha precisato che l’abilitazione all’insegnamento, altro non è che un titolo ulteriormente richiesto in aggiunta a quello di studio per l’accesso alla procedura selettiva “che dunque non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell’abilitazione professionale per parteciparvi”. Pertanto, il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo […] giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis)”.

Escludere, pertanto, gli ITP dal TFA Sostegno, significherebbe qualificare il corso come “non pubblico” ma “riservato” ai soli docenti che abbiano potuto conseguire le specifiche abilitazioni richieste per le altre classi di concorso.

Ciò quale corollario che discende dall’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 402 del D.Lgs. 297/1994, “in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella SPECIFICA classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto)”.

Sull’equiparazione del Dottorato di ricerca con il TFA è di recente intervenuto il Supremo Organo Amministrativo, il quale si è espresso in senso favorevole circa l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove del concorso scuola 2016, riservato quest’ultimo ai soli candidati in possesso dell’abilitazione.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l’Ordinanza n. 4904/2016 pubblicata il 03/11/2016, ha precisato di accogliere l’appello cautelare “considerato che la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata”, disponendo così l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove concorsuali.

Con riferimento ai docenti AFAM (vecchio ordinamento), una Sentenza del GdL di Pavia (del 14 settembre 2016), sottolineando l’irragionevolezza della scelta di non includere il diploma AFAM tra i titoli equipollenti all’abilitazione, ha aperto il passo al riconoscimento, anche da parte del Giudice Ordinario, dei diplomi in parola quali titoli abilitanti. I ricorrenti, due docenti in possesso del diploma di conservatorio, inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, hanno ottenuto l’inserimento in seconda fascia delle  stesse Graduatorie.Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 23320 del 14 dicembre 2016 in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l’inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Così si sono pure pronunciati almeno il GdL di Vallo della Lucania in data  9 febbraio 2017 e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Ricorso ordinario[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE “][vc_column_text]Il termine ultimo di adesione al ricorso è il 30 giugno 2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • RICORSO ORDINARIO (GIUDICE DEL LAVORO)
    – Individuale: 1.500,00 € (oltre contributo – salvo esenzione)

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