Con una sentenza del 24 dicembre scorso il Tar del Lazio ha confermato definitivamente le ragioni degli artigiani: la presentazione della domanda di cassa integrazione con causale Covid-19 non fa sorgere obblighi contributivi nei confronti dell’EBNA e del FSBA
Arriva così una nuova vittoria per le aziende artigiane ricorrenti in sede amministrativa e difese dal nostro studio legale.
Nella fattispecie, la sentenza del Tar del Lazio ha ribadito in maniera chiara e definitiva come il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, in questo contesto emergenziale, aveva solo il compito di distribuire alle aziende artigiane il denaro, oltre 1,6 miliardi, stanziato dallo Stato allo stesso FSBA affinché facesse ‘da ponte’ per soddisfare le domande di cassa integrazione, velocizzando le pratiche e senza chiedere nulla in cambio ai beneficiari.
Dopo il decreto cautelare del 26 maggio scorso, il Tar ha dunque affermato che la presentazione della domanda di cassa integrazione non comporta l’assunzione di nessun obbligo contributivo nei confronti dell’Ente e del Fondo Bilaterale dell’Artigianato.
Tutte le imprese e gli artigiani che non hanno aderito alla class action possono inviare una diffida all’EBNA, con l’avvertenza che una eventuale richiesta sarà oggetto di impugnazione dinanzi l’Autorità giudiziaria.
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“Artigiani: CIG Covid anche ai non iscritti FSBA“
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