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Concorsi – Esclusione dalle prove psico-attitudinali

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Concorsi – Esclusione dalle prove psico-attitudinali

Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività che il potenziale vincitore dovrà svolgere.
Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, e/o in un colloquio con una commissione. Il punteggio di idoneità o inidoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione del candidato.

Non sempre, però, le valutazioni della commissione sugli accertamenti attitudinali sono compiuti in modo legittimo e, in determinati casi, è possibile proporre ricorso al TAR al fine di ottenere l’ammissione alla prova orale.

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  • Possono aderire al Ricorso tutti coloro che sono stati esclusi dal concorso a seguito del giudizio negativo della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali, entro 60 giorni dal verbale di esclusione.

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  • Il T.A.R. Lazio ha affermato che “il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.”(Tar Lazio sez. I bis sent. n. 4231/2017)
  • Diversa sezione del Tar Lazio ha messo in discussione il giudizio espresso dalla commissione medica del concorso rilevando che “nel caso di specie, appare discutibile ricondurre il giudizio sulla personalità del ricorrente ad una patologia od infermità non specificamente indicativa di una personalità psicopatica in quanto il giudizio contestato risulta messo in discussione dal profilo sanitario redatto dall’Ufficio leva il 30/3/1995 e dal profilo e valutazione psicologica del Servizio Socio-Assistenziale della U.S.L. n. n. 20 della Sardegna dell’8/8/1995 (cfr. doc. 4 e 5 di parte ricorrente), che smentiscono l’esistenza di infermità e patologie neuropsichiche in capo al ricorrente.”(Tar Lazio sez. I Ter sent. n. 8706/2015)
  • Ed ancora, la medesima sezione del Tar Lazio, censura il giudizio espresso dalla commissione medica per mancata indicazione di una delle cause di esclusione specificamente indicate nella tab. 1del D.M. n. 198 del 2003, rilevando che  il giudizio di inidoneità in contestazione non è fondato sull’accertamento di una specifica patologia, espressamente riportata nel citato D.M. 30 giugno 2003, n. 198; risulta sì richiamata la  1 punto 15 del D.M. in questione, ma tale richiamo appare incoerente e, comunque, non consente di comprendere i motivi per i quali gli aspetti caratteriali sopra indicati siano in grado di rendere “il soggetto palesemente non idoneo” – sotto il profilo dei requisiti fisici previsti dal D.M. n. 198 del 2003 (e non, dunque, attitudinali) – “al servizio nella Polizia di Stato”;” (Tar Lazio sez. I Ter sent. n.  7184/2012)
  • Sempre il TAR Lazio afferma che “in altre parole la negativa valutazione attitudinale espressa nei confronti del candidato che attiene, in buona sostanza, ad un giudizio prognostico circa la mancata idoneità del ricorrente alla frequenza dell’Accademia militare e, segnatamente, nei ruoli dell’Arma dei carabinieri, risulta, all’evidenza, del tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell’esclusione come afferenti in via esclusiva alla persona del ricorrente”(Tar Lazio sez. I Bis ord. n. 9160/2017).

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  • ammissione alla successiva fase concorsuale

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  • entro 60 gg dalla data di emissione del verbale di notifica di inidoneità

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Esclusivamente individuale. Un ricorso collettivo sarebbe dichiarato inammissibile per la disomogeneità dei provvedimenti impugnati e delle posizioni dei ricorrenti.

Il costo di adesione è pari a euro 1.500,00 comprensivi di iva e cpa per onorario, oltre 325,00 per contributo unificato

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Per maggiori informazioni manda una mail a [email protected]

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