Ricorso DSGA – ammissione prova scritta
Pubblicati gli esiti delle prove preselettive del concorso per DSGA. Il punteggio minimo per l’ammissione alla prova scritta varia però da regione e regione, con un notevole divario. Nel Lazio, ad esempio, il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sicilia addirittura 93. A fronte della medesima prova un candidato che ha preso 92 se avesse partecipato in Sicilia sarebbe stato escluso, mentre avrebbe ottenuto l’ammissione praticamente in tutte le restanti regioni d’Italia.
Per tale ragione, secondo il nostro staff legale ha diritto ad essere ammesso alla successiva prova scritta:
- chiunque abbia ottenuto un punteggio di almeno 60/100, ovvero 6/10. Come abbiamo già dimostrato in procedure simili, è illegittima la doppia soglia di idoneità: oltre al raggiungimento della sufficienza, è previsto dal bando l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.
- chiunque abbia ottenuto un punteggio pari o superiore all’ultimo ammesso in una regione differente dalla propria e che proprio in virtù del proprio punteggio sarebbe dunque rientrato.
- chiunque sia stato escluso poiché nella propria regione non rientra nella soglia pari a 3 volte anziché 4 dei posti banditi. La soglia pari a 3 volte il numero dei posti è illegittima. Il bando prevedeva che la prova preselettiva si sarebbe svolta solo se il numero dei candidati partecipanti nella regione avesse superato le 4 volte il numero dei posti banditi. Illegittimo, allora, che solo perché si sono presentati più candidati e si sia attivata la preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, in questa fase, solo sino a 3 volte il numero dei posti banditi.
- Ammissione dei ricorrenti alla prova scritta del Concorso DSGA
Può dunque aderire al nostro ricorso:
- chiunque abbia ottenuto un punteggio di almeno 60/100, ovvero 6/10.
- chiunque abbia ottenuto un punteggio pari o superiore all’ultimo ammesso in una regione differente dalla propria.
- chiunque sia stato escluso poiché nella propria regione non rientra nella soglia pari a 3 volte anziché 4 dei posti banditi.
Il Miur ha pubblicato il Decreto Dipartimentale N. 2015 del 2018, che disciplina il concorso ordinario per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA, 2.004 posti). Il Concorso è stato bandito, su base regionale, per la copertura dei posti (presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, le istituzioni educative, gli istituti e le scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti) che si prevede risulteranno vacanti e disponibili, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
La prova preselettiva, computer–based, dalla durata massima di 100 minuti, è stata unica per tutto il territorio, si è svolta nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali ed è consistita nella somministrazione di 100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta.
Preselezione prevista dal Decreto Ministeriale 863/18 art. 3 comma 5 (regolamento concorso DSGA), “qualora, a livello regionale, il numero dei candidati [fosse] stato superiore a quattro volte rispetto al numero dei posti disponibili”.
L’art. 12 comma 6 del Bando di concorso prevede che sono ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.
Tale criterio di valutazione ha ristretto in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo per affrontare il prosieguo del concorso.
Secondo il nostro staff legale, le “soglie variabili”, condizionate dalla diversa affluenza degli aspiranti nei singoli territori, costituiscono un disincentivo allo studio ed alla formazione professionale, in aperta violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione.
Viene di fatto impedita la partecipazione al concorso ad alcuni candidati, a parità di condizioni (stesso punteggio ottenuto alla preselettiva) solo per “fattori casuali ed aleatori”, legati al numero di posti disponibili nella singola Regione e al numero di concorrenti, fattori non ponderabili ex ante.
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LA MODULISTICA DOVRÀ ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA ALLO STUDIO LEGALE, ANTICIPANDONE COPIA VIA MAIL
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Il termine ultimo di adesione al ricorso 06/09/2019
Rivedi la diretta con gli avvocato Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, responsabile dipartimento Scuola.
Autorità giudiziaria amministrativa