Recupero trattenute Irap Intramoenia – Medici
Ricorso avverso le illegittime trattenute operate dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei medici che svolgono attività intramuraria. Le Aziende Sanitarie sono solite operare trattenuta stipendiale, a titolo di IRAP, per l’attività Intramuraria svolta dai propri dipendenti. Ed invero, soggetto passivo dell’IRAP è unicamente l’Azienda Sanitaria. Ne discende che l’ASL non potrà operare trattenute stipendiali a carico dei medici, e che la stessa sia tenuta a traslare il tributo a carico dei pazienti. A sostegno di tale assunto sono intervenute numerose sentenze giurisprudenziali, tra le quali spicca la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20917 del 12 settembre 2013, con la quale la Corte ha stabilito che la traslazione convenzionale dell’onere economico dell’Irap, il cui soggetto passivo resta pur sempre l’azienda ospedaliera e non i singoli medici, deve essere esplicitamente prevista in via contrattuale.
Può presentare questo ricorso il Medico che svolga attività intramuraria, presso le strutture dell’Azienda Sanitaria per la quale svolge attività di lavoro subordinato. Conditio sine qua non per la presentazione del ricorso è l’assenza di contrattualizzazione circa il versamento dell’Irap da parte del medico esercente.
Il ricorso può essere collettivo nel caso in cui più medici vogliano agire contro la stessa Azienda sanitaria.
- 88, comma 2 TUIR;
- Legge n.662/1996 (introduttiva dell’Irap);
- 2, D.Lgs. n.446/1997, pone come presupposto dell’imposta “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Il ricorso mira ad ottenere il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall’Azienda sanitaria a titolo di IRAP per l’attività intramuraria svolta di propri dipendenti
- Buste paga relative all’ultimo quinquennio o altra documentazione utile al fine di quantificare analiticamente l’entità delle trattenute operate dall’ASL;
- Regolamento Alpi dell’Azienda Sanitaria contro la quale si agisce.
L’azione viene incardinata innanzi al Giudice del Lavoro. Con il ricorso si chiederà la declaratoria di illegittimità della trattenuta stipendiale operata dall’Azienda Sanitaria intimata, e il consequenziale rimborso delle somme illegittimamente trattenute.
Il credito nei confronti dell’Azienda Sanitaria si prescrive in 5 anni (trattasi di una fattispecie di illegittimo arricchimento) pertanto si potrà agire per il recupero delle trattenute operate nei 5 anni antecedenti la presentazione del ricorso.
- Individuale: il singolo Medico agisce per il recupero delle somme illegittimamente trattenute dall’Azienda Sanitaria;
- Collettivo: possibile unicamente per medici in servizio presso la stessa Azienda Sanitaria
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