MOBILITA’ 2017/2018 – Ricorso per il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92 nella mobilità interprovinciale
Con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017.
La disciplina regolamentare della mobilità 2017/2018 continua a violare la previsione legislativa di cui all’art.33 della Legge 104/92 per la mobilità interprovinciale, realizzando così una ulteriore e palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.
- Personale Docente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
- NORMATIVA
L’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94 non fa alcuna distinzione tra le fasi della mobilità. Tale disposizione, infatti, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Pertanto, la disparità di trattamento operata dall’O.M. 221/2017 e dal CCNI 2017/2018 non trova alcun addentellato normativo né all’interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all’art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all’interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.
Quanto previsto dall’O.M 221/2017e dal CCNI 2017/2018 è pertanto illegittimo, in quanto affetto da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. La disposizione regolamentare, infatti, pone su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.
- GIURISPRUDENZA
Sia la Giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa hanno, in diverse occasioni ed anche di recente, accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio Legale, ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali avevano lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui realizza una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.
Ricorso al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro
Il termine ultimo di adesione al ricorso 05/12/2017
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