Il nostro team specializzato in Diritto scolastico ha analizzato la procedura di mobilità disciplinata dall’OM 36/2023 del personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2023/2024. Tale procedura presenta numerose criticità, già segnalate dal nostro studio e in diversi casi riconosciute da numerosi Tribunali.
Per aiutare gli insegnanti in questa fase delicatissima, il nostro staff legale ha deciso di offrire una consulenza per analizzare la documentazione e fornire la nostra assistenza nella presentazione della domanda di mobilità.
Un’occasione unica per scongiurare errori che potrebbero portare all’annullamento dell’istanza stessa e per valutare la migliore strategia per ottenere il trasferimento.
Neanche quest’anno il Ministero è riuscito a superare la discriminatoria logica dei blocchi ed ha disposto l’impossibilità di partecipare alla nuova procedura di mobilità per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nell’as. 2021/2022 o 2022/2023. Tali diritti non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva e pertanto è possibile agire in giudizio per ottenere la mobilità.
La procedura di mobilità disciplinata dall’O.M. 36/2023 viola l’art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001 che riconosce al dipendente pubblico che sia genitore di un minore di anni tre il diritto di ricongiungersi al minore nel luogo in cui presta attività lavorativa l’altro coniuge. Pertanto i docenti che si trovano in tale situazione possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnaizione temporane e il conseguente trasferimento desiderato.
Neanche quest’anno il Ministero è riuscito a superare la discriminatoria logica dei blocchi ed ha disposto l’impossibilità di partecipare alla nuova procedura di mobilità per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nell’as. 2021/2022 o 2022/2023. Tali diritti non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva e pertanto è possibile agire in giudizio per ottenere la mobilità.
La procedura di mobilità disciplinata dall’O.M. 36/2023 viola l’art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001 che riconosce al dipendente pubblico che sia genitore di un minore di anni tre il diritto di ricongiungersi al minore nel luogo in cui presta attività lavorativa l’altro coniuge. Pertanto i docenti che si trovano in tale situazione possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnaizione temporane e il conseguente trasferimento desiderato.
In tantissime occasioni la Giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità della procedura di mobilità nella parte in cui non riconosce ai docenti in possesso del titolo SSIS il punteggio di 12 punti ed il riconoscimento del servizio. Pertanto i docenti che sono in possesso di tale titolo e non hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del punteggio ed il conseguente trasferimento desiderato.
Malgrado le centinaia di decisioni positive, il Ministero continua a non riconoscere la precedenza negli spostamenti interprovinciali ai docenti che siano parenti di persone in situazione di disabilità grave con riconoscimento dell’handicap ex art. 3, co. 3, della L. 104/1992. Il riconoscimento della precedenza e l’avvicinamento al soggetto da assistere costituisce un diritto non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva.
In tantissime occasioni la Giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità della procedura di mobilità nella parte in cui non riconosce ai docenti in possesso del titolo SSIS il punteggio di 12 punti ed il riconoscimento del servizio. Pertanto i docenti che sono in possesso di tale titolo e non hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del punteggio ed il conseguente trasferimento desiderato.
Malgrado le centinaia di decisioni positive, il Ministero continua a non riconoscere la precedenza negli spostamenti interprovinciali ai docenti che siano parenti di persone in situazione di disabilità grave con riconoscimento dell’handicap ex art. 3, co. 3, della L. 104/1992. Il riconoscimento della precedenza e l’avvicinamento al soggetto da assistere costituisce un diritto non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva.
In questi anni, il nostro staff legale ha ottenuto decine di vittorie, permettendo ai docenti di ottenere la mobilità desiderata e ristabilendo un diritto negato in maniera illegittima.
Non ultima, una docente siciliana assegnata a Modena, a cui non erano stati calcolati i 12 anni di servizio preruolo. Grazie al nostro intervento, ha ottenuto il trasferimento e i 6 punti per ciascun anno di servizio.
O ancora, un docente referente unico della madre portatrice di handicap grave, non aveva ottenuto il trasferimento e grazie al nostro supporto è riuscito a raggiungere il familiare per darle la necessaria assistenza.
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