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Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna

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Abilitati in Spagna

Con la nota ministeriale Prot. 2971 del 17/03/2017 pubblicata il 20/03/2017, il MIUR ha inteso precisare le modalità relative al riconoscimento in Italia della abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna.

In particolare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha specificato che “A seguito della nota di chiarimenti n° 213, ricevuta dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo il 16 marzo 2017, si informano gli utenti interessati al riconoscimento della professione docente in Italia e in possesso della relativa abilitazione conseguita in Spagna, che a partire dalla suddetta data verranno prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso”.

Ebbene, tale richiesta appare, innanzitutto, in contrasto con quanto stabilito dall’Unione Europea che considera il concorso pubblico utile esclusivamente all’assunzione nei ruoli statali dei paesi membri, non ritenendolo un requisito per l’esercizio in sé della professione docente.
Secondo quanto si evince dalla suddetta nota, invece, il Miur, basandosi su un chiarimento fornito dal Ministero spagnolo, asserisce che per poter esercitare la professione docente nelle scuole pubbliche spagnole è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:

1. Aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;

2. Aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato;

3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

In verità, il Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria unitamente alla “homologación/equivalencia” del titolo italiano in Spagna, è titolo abilitante all’insegnamento in tutte le scuole secondarie pubbliche e private cosi come stabilisce il Ministero spagnolo nelle “Acreditación” emesse sino a questo momento.

Ed invero, una volta conseguito il titolo abilitante in Spagna è possibile insegnare sin da subito nelle scuole private.

Mentre, per quanto riguarda le scuole pubbliche, non è necessario partecipare al concorso, ma è sufficiente essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas.

 

Il sistema spagnolo, in sostanza, è del tutto paragonabile al sistema italiano.

In Italia, infatti, l’equivalente del master spagnolo, ovvero il TFA, è titolo abilitante alla professione docente e consente l’insegnamento nelle scuole private e a seguito dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto dei docenti anche nelle scuole pubbliche.

Alla luce di ciò per poter insegnare sia in Italia che in Spagna è necessario possedere esclusivamente il titolo abilitante, non di certo aver superato necessariamente un concorso pubblico.

Il concorso serve solo ad ottenere il ruolo, ovvero una cattedra a tempo indeterminato nella scuola pubblica.
Solo il conseguimento di un titolo abilitante, sia esso Máster in Spagna o TFA in Italia, consente l’iscrizione nelle graduatorie nazionali di insegnamento.

Se il candidato intende insegnare in Spagna si iscriverà nelle graduatorie spagnole, se intenderà insegnare in Italia si iscriverà alle corrispondenti graduatorie italiane, in ossequio ai principi ispiratori della direttiva comunitaria 2005/36 che sancisce la libera circolazione dei professionisti in Europa mediante la spendibilità del titolo professionale abilitante (Máster del profesorado o TFA) conseguito nel paese di origine.

Non si comprende pertanto, il motivo della precisazione del MIUR totalmente in contrasto non solo con la normativa europea ma anche con principi fondamentali del nostro ordinamento come parità di trattamento e legittimo affidamento.

La nota, infatti, non prende atto di un cambiamento intervenuto nel sistema di insegnamento spagnolo che ha sempre funzionato secondo gli stessi meccanismi, pertanto, la disparità di trattamento con coloro che hanno già ottenuto l’equiparazione del titolo abilitante conseguito in Spagna è di abbacinante chiarezza.

Inoltre, tale nota risulta essere stata assunta in pieno contrasto con il principio del legittimo affidamento di tutti coloro i quali hanno frequentato ed ottenuto un Master del profesorado e che alla luce della nota non potranno più richiedere il riconoscimento del titolo conseguito dal 20 marzo in poi (data di pubblicazione della Nota MIUR).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

·        coloro i quali avessero conseguito un titolo abilitante in Spagna, non ancora riconosciuto in Italia, potranno proporre ricorso al TAR del Lazio, per richiedere l’annullamento della nota del MIUR n. 2971 del 17.3.2017.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]T.A.R. del Lazio – Roma[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE “][vc_column_text]

Il termine ultimo di adesione al ricorso 10.05.2017

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  • Collettivo: 200,00 €
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