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Riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare per i docenti

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Ricorso – Riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare per i docenti

Ancora oggi chi in passato ha svolto il servizio di leva obbligatoria, senza trovarsi in costanza di nomina, si trova a non vedersi valutato quest’anno di lavoro come un qualsiasi anno di servizio svolto. 

Questo punteggio è negato sia ai docenti precari nelle attuali graduatorie ad esaurimento sia nelle relative graduatorie d’Istituto che ai docenti di ruolo per i trasferimenti, passaggi di ruolo o di cattedra e anche nelle graduatorie interne d’Istituto al fine di individuare il perdente posto. 

La mancata valutazione di tale punteggio per l’anno di servizio di leva in mancanza di nomina è stato già in passato percepito come una vera e propria ingiustizia e per questo molti docenti si sono rivolti al giudice ordinario o amministrativo. 

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Coloro che hanno svolto la leva obbligatoria e sono:

– inseriti all’interno delle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento); 

– inseriti all’interno delle G.I. (graduatorie di istituito); 

– inseriti all’interno nelle graduatorie interne di istituto;

– docenti di ruolo;

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Un punteggio maggiore relativo al riconoscimento del servizio di leva

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La mancata valutazione di tale punteggio per l’anno di servizio di leva in mancanza di nomina è stato già in passato percepito come una vera e propria ingiustizia e per questo molti docenti si sono rivolti al giudice ordinario o amministrativo. 

Sulla mancata valutazione, nella tabella dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, ma anche sui contratti di mobilità ci sarebbero diversi provvedimenti del Consiglio di Stato, dei TAR di diverse Regioni, della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.
Ciò in quanto, per esempio, per quanto riguarda le GAE il decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, in contrasto con l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 297/94, (il Testo Unico della scuola), in base alla quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, non prevede il riconoscimento di tale punteggio a meno che non sia prestato in costanza di nomina.
Su questo argomento, infatti, si è già espresso di recente il Tribunale di bologna ritenendo che “il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell’interesse della collettività nazionale a fronte di un’inevitabile compressione della libertà dell’individuo per un periodo significativo della sua vita”. Inoltre, la sentenza evidenzia che la ratio della normativa primaria “è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all’incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e ribadisce l’importanza di tale disposizione che risulta “attuativa del precetto Costituzionale di cui all’art 52 in base al quale, l’adempimento del servizio militare ‘…non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio di diritti politici’”.
E siccome l’aspirante docente “era tenuto allo svolgimento del servizio militare (o di altro servizio equipollente)”, la mancata considerazione del punteggio avrebbe “ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un’occupazione al termine del percorso di studi”. 

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La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione“) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015,  n. 4343);
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Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 – avente ad oggetto “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124” – come “servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall’art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militareobbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi. Ciò avviene indipendentemente dal momento in cui è stata da ultimo istituita, con d.m. 6 agosto 1999 n. 201, la graduatoria di strumento musicale, tenuto conto dell’esistenza nel sistema previgente dell’insegnamento di educazione musicale, i cui periodi di servizio sono presi in considerazione nella tabella di valutazione dei titoli agli effetti delle graduatorie istituite con il richiamato d.m. n. 201 del 1999, e che possono essere stati impediti dalla prestazione del servizio militare (Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010,  n. 9335);
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L’art. 2 comma 6 d.m. n. 44/2011 è da ritenersi illegittimo nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina, in quanto si discosta dal chiaro disposto dell’art. 485 comma 7 d.lg. n. 297 del 1994 (t.u. sulla scuola) secondo cui il servizio militare di leva “è valido a tutti gli effetti”. (Nella specie, rilevato che la portata generale del t.u. cit. comporta l’applicabilità del riconoscimento del servizio militare anche alle graduatorie di accesso all’insegnamento – onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive -, e che la valutabilità del serviziomilitare è quindi condizionata solo dal previo conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento, il tribunale ha accolto la domanda, avendo il ricorrente documentato di aver conseguito tale titolo prima dell’espletamento del servizio militare di leva) [Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013,  n. 812];
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La portata generale del comma 7 dell’art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 – che non è connotata da delimitazioni di sorta – comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all’art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all’art. 3 comma 5, che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010,  n. 16560);

Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell’art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421).

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Giudice ordinario

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– Individuale: 1.500,00 € (oltre contributo)
– Collettivo 200,00 €[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

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