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Ricorso per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.
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Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche (già ottenuto con autonoma domanda, oppure domandato contestualmente all’indennità di accompagnamento);
- (requisito c.d. sanitario) impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
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Gli obiettivi di questa azione sono:
– consentire agli invalidi civili totali, che versano in condizioni di mancanza di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e/o che siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento che, per l’anno 2018, ammonta ad €.516,35 (per 13 mensilità).
– consentire a coloro che ottengono il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento inizialmente negato, il diritto alla percezione degli eventuali importi arretrati non corrisposti dall’INPS dal giorno della domanda per la concessione del beneficio.
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Legge 11/02/1980, n. 18 – Artt. 1-3
Legge 21/11/1988, n. 508 – Artt. 1-2
Legge 23/12/1996, n. 662 – Art. 1, comma 254
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L’autorità competente a conoscere tali controversie è il Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro della città di residenza del richiedente il beneficio.
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Il ricorso è di tipo individuale.
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- Modello ISEE aggiornato per la certificazione reddituale del soggetto richiedente;
- Verbale della Commissione Medica INPS che ha riconosciuto l’invalidità civile al 100%;
- Fotocopia fronte/retro documento di identità e codice fiscale;
- Documentazione medica comprovante l’impossibilità di deambulare autonomamente o di assolvere autonomamente ai compiti della vita quotidiana;
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