Ricorso per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche (già ottenuto con autonoma domanda, oppure domandato contestualmente all’indennità di accompagnamento);
- (requisito c.d. sanitario) impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
Gli obiettivi di questa azione sono:
– consentire agli invalidi civili totali, che versano in condizioni di mancanza di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e/o che siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento che, per l’anno 2018, ammonta ad €.516,35 (per 13 mensilità).
– consentire a coloro che ottengono il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento inizialmente negato, il diritto alla percezione degli eventuali importi arretrati non corrisposti dall’INPS dal giorno della domanda per la concessione del beneficio.
Legge 11/02/1980, n. 18 – Artt. 1-3
Legge 21/11/1988, n. 508 – Artt. 1-2
Legge 23/12/1996, n. 662 – Art. 1, comma 254
L’autorità competente a conoscere tali controversie è il Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro della città di residenza del richiedente il beneficio.
Il ricorso è di tipo individuale.
- Modello ISEE aggiornato per la certificazione reddituale del soggetto richiedente;
- Verbale della Commissione Medica INPS che ha riconosciuto l’invalidità civile al 100%;
- Fotocopia fronte/retro documento di identità e codice fiscale;
- Documentazione medica comprovante l’impossibilità di deambulare autonomamente o di assolvere autonomamente ai compiti della vita quotidiana;
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