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Risarcimento del danno per il personale Docente ed ATA di ruolo

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Risarcimento del danno per il personale Docente ed ATA di ruolo

Risarcimento del danno per il personale Docente ed ATA di ruolo, ovvero la richiesta di risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore a trentasei mesi (ovvero 4 anni scolastici), con il riconoscimento delle progressioni stipendiali spettante al personale di ruolo, e di ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo discendente dalla continuità del rapporto di lavoro.

Nonché, per coloro che hanno ottenuto diversi contratti al 30/06 per un periodo superiore a trentasei mesi, senza soluzione di continuità, “a titolo risarcitorio” si chiederanno le differenze retributive derivanti dalla diversa scadenza della nomina, ovvero al 30.06 anziché fino al 31.08.

Ciò costituisce, infatti, un mero espediente a cui ha fatto ricorso l’Amministrazione, al fine di non corrispondere quanto effettivamente spettante per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno ai docenti.

Infine, per coloro che hanno maturato oltre 4 anni di servizio pre-ruolo statale (con servizio di almeno 180gg per ciascun anno), si chiederà la ricostruzione della carriera secondo la normativa Europea.

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Il ricorso potrà essere promosso dal personale scolastico già immesso in ruolo che ha maturato 36 mesi di anzianità di servizio pre-ruolo, mediante la sottoscrizione di almeno quattro contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile (fino al 30 giugno o al 31 agosto) presso una scuola statale, anche con riferimento all’anno scolastico in corso. Non verranno presi in considerazione le supplenze brevi in sostituzione di personale titolare assente, né i contratti stipulati con scuole private. E’ possibile far valere i mesi di servizio prestati in ordine all’ultimo contratto sottoscritto ed ancora in corso di svolgimento.

Per la ricostruzione della carriera secondo la normativa comunitaria è necessario che il personale scolastico abbia ottenuto la conferma del ruolo ed abbia già presentato la domanda di ricostruzione della carriera.

Il personale scolastico che potrà aderire al ricorso è il seguente:

Docente e Personale ATA immesso in ruolo negli ultimi cinque anni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

La Legge 107/2015, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato ha introdotto, al comma 131 dell’art. 1, il limite temporale dei 36 mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico per la copertura dei posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, anche non continuativi, stabilendo, altresì, nel successivo comma 132, che in caso di superamento di tale termine si attiverebbe l’operatività del fondo istituito presso il MIUR per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti, alla reiterazione di contrati a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili.

Ed ancora, la L. 107/2015 al comma 113 ha modificato l’art. 400 del D. Lgs. 297/1994, confermando la cadenza triennale dei concorsi, già prevista nel testo previgente.

Infine, la predetta Legge 107 ha previsto un piano straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato esclusivamente del personale docente, scandito in quattro fasi Zero, A, B, e C, per la copertura di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rimasti in seguito alle operazioni di immissione in ruolo effettuato secondo le regole ordinarie stabilite dall’art. 399 del T.U. D.Lgs. 297/1994.

Sulla scorta di tali provvedimenti Legislativi, pertanto, la Corte Costituzionale, in seguito all’udienza del 15 giugno 2016, si è pronunciata con Sentenza n. 187 del 20/07/2016, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 e 11 della L. 124/1999, nella parte in cui autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti d lavoro a termine senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Più precisamente la Corte Costituzionale, con riferimento ai caratteri essenziali delle sanzioni in caso di abuso delineati dalla CGE, della dissuasività, proporzionalità ed effettività, ha affermato il carattere alternativo delle misure da adottare, ritenendo sufficiente l’adozione di una sola di tali misure, purché “presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”

Sulla base di tale considerazione, la Corte ha ritenuto che la L. 107/2015 è intervenuta a sanare, seppure limitatamente al personale docente, le conseguenze dell’abuso, prevedendo un piano straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti e disponibili.

Più precisamente, La Corte ha ritenuto che la Legge 107 attribuisce “serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia”.

Per il personale ATA, invece, non avendo previsto “alcun piano straordinario di assunzione”, La Corte ha ritenuto che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno”.

 

Tuttavia, rimane fortemente discutibile se le chances di immissione in ruolo offerte dalla L. 107/2015, oltretutto non a tutto il personale docente che ha superato i 36 mesi di servizio, ma soltanto a quelli che erano inseriti nelle Gae, e non nelle Graduatorie di Istituto (II e III fascia), abbiano carattere di misure che presentino garanzie effettive ed equivalenti.

Ed invero, in seguito alle assunzioni straordinarie eseguite in forza di detta Legge, soprattutto in sede di assegnazione definitiva della sede, moltissimi sono stati  i ricorsi promossi dai docenti stante i diversi profili di illegittimità costituzionale che sono stati sollevati in ordine alla stessa, oggetto fra l’altro di decisione da parte dell’Autorità Amministrativa, che nell’ordinanza n. 4720/2016 pubblicata l’8/08/2016 dal Tar Lazio, sede di Roma, ha ravvili di illegittimità costituzionale dell’O.M. 241/2016,

 

Con riferimento, invece, al riconoscimento – per intero – del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera, appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussista nella natura del servizio espletato, salvo l’apposizione del termine.

Ciò in quanto la clausola 4 dell’accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata “Principio di non discriminazione”, al punto 1 stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: “la nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato… dev’essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato… la clausola 4, punto 1, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.

La normativa nazionale che stabilisce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale scolastico (Art. 485, comma 1, D. Lgs. 297/1994 per i docenti e Art. 4, comma 13, DPR 399/1999 per gli ATA), ha invece fissato un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.

Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, la normativa nazionale stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.

A titolo esemplificativo, se il docente ha prestato 10 anni di servizio il Legislatore gli riconosce per intero soltanto i primi 4 anni, mentre dei restanti 6 anni gli riconosce soltanto 4 anni (2/3 di 6 anni). Dunque, in totale 8 anni di servizio a fronte di dieci.

Ciò comporta per il personale scolastico un notevole pregiudizio giuridico-economico ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, in caso di abuso dell’apposizione del termine, hanno stabilito che trova applicazione l’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010: “che prevede – per l’ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura comprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371)”…. “Il Lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo”.

Il danno così determinato, secondo le Sezioni Unite, può essere qualificato come “danno comunitario”, tenuto conto che esso “vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua portata testuale, ad essere in violazione con la clausola 5 della direttiva…”

Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il lavoratore pubblico ha diritto al risarcimento del danno senza l’onere di provarlo.

Da quanto sopra, è patente che il superamento dei trentasei mesi nel rapporto a tempo determinato, anche nell’ambito scolastico, determina certamente il risarcimento “del danno comunitario”, come stabilito dalla Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione.

Con Sentenza n. 1475/2016 del 6 luglio 2016, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, gli avvocati Leone-Fell-Saia hanno ottenuto la condanna del MIUR al pagamento in favore della ricorrente, precaria della scuola di circa 7 anni, de “gli incrementi retributivi connessi dal CCNL all’anzianità di servizio, in relazione alle annualità in cui ha svolto attività lavorativa con supplenze assegnate dall’Ufficio Scolastico sino al 30 giugno dell’anno successivo (sino al termine delle attività didattiche), oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo”.

Il MIUR, oltre ad essere condannato a corrispondere alla nostra ricorrente gli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio, è stato altresì condannato a corrispondere “a titolo risarcitorio” le differenze retributive derivanti dalla diversa scadenza della nomina, ovvero era stata nominata al 30.06 anziché essere nominata fino al 31.08.

Gli avvocati Leone-Fell-Saia hanno infatti sottolineato in sede difensiva come la ricorrente fosse stata “illegittimamente” nominata dal MIUR con contratti fino al 30.06, ovvero fino al termine delle attività didattiche, anziché fino al 31.08, come in realtà spettante a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Tale illegittimità è stata riconosciuta dal Giudice del Lavoro di Palermo, che ha pertanto condannato il MIUR a risarcire alla nostra ricorrente il danno quantificato nelle retribuzioni non corrisposte dal 30.06 al 31.08, relativamente agli anni spettanti.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Giudice del Lavoro, territorialmente competente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

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