Aggiornamento Gae 2019/2021
La pubblicazione del D.M. 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 esclude molte categorie di docenti. Il diritto dell’Unione Europea, però obbliga gli stati membri a dotarsi di tutti gli strumenti atti a evitare l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. In tal senso le Gae, ad oggi, sarebbero l’unico strumento in grado di rispondere a tale esigenze, in quanto unico canale con sbocco garantito verso il ruolo.
Per tale ragione, il nostro studio legale ha attivato un ricorso al Tar per chiedere ancora una volta di valutare la questione, con l’obiettivo di ottenere la disapplicazione della normativa interna che chiude le Graduatorie o, in alternativa, di rimettere la decisione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per consentire l’inserimento in Gae dei nostri ricorrenti.
Possono aderire al ricorso:
- i docenti che hanno presentato istanza di inserimento in Gae entro il 2018, ma non è ancora stato immesso in ruolo o non è stato inserito in GaE con riserva
- i docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie d’istituto che intendono cambiare provincia o scuole d’inclusione;
- i docenti che intendono ottenere il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina;
- i docenti in possesso dell’abilitazione, ovvero del diploma magistrale, ISEF, ITP, AFAM, chi si è abilitato presso le facoltà di scienze della formazione primaria (SFP), con il TFA o PAS o ancora all’estero, chi è risultato idoneo agli ultimi concorsi, il personale educativo (per l’inserimento nelle Gae della scuola Primaria).
La mancata possibilità di reinserimento è illegittima in quanto in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 che prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
- Giurisdizione ordinaria
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- 30 maggio 2019