Ricorso rimborso rivalutazione pensioni
- Possono aderire all’ azione tutti i pensionati con pensione lorda superiore a sei volte il minimo che hanno subito il blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e dal D.L. n. 65 del 21 maggio 2015.
- Tali sono i pensionati che percepiscono una pensione complessivamente superiore ad €. 2.810,10 lorde, poiché quelli che non superano detto importo non subiscono alcun pregiudizio dalla predetta normativa.
- Circolare INPS n. 125 del 25/06/2015
- La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, riconoscendo il diritto dei pensionati a una prestazione previdenziale adeguata e rivalutata per conservare il potere di acquisto delle somme percepite.
- A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, è intervenuto il Decreto n. 65 del 21 maggio 2015 che ha stabilito la restituzione solo parziale delle somme in questione e sul quale è stata sollevata nuova questione di legittimità, su cui la Corte deve ancora pronunciarsi.
- Conseguentemente, molti Tribunali di Italia hanno sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale, lamentando, tra le altre cose, la violazione del Giudicato costituzionale.
- Il Giudizio di Legittimità costituzionale è ancora pendente.
Riconoscimento del diritto a percepire l’intero importo di arretrati dato dal blocco della rivalutazione delle proprie pensioni, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015
Corti dei Conti delle regioni di residenza dei pensionati ex dipendenti del settore pubblico o presso i Tribunali (giudice del lavoro) della provincia di residenza per i pensionati ex del settore privato.
La lesione decorre trascorsi 120 giorni dall’invio della diffida (scaricabile in basso alla pagina).
Trascorso tale termine, o dopo avere ricevuto un provvedimento espresso di rigetto, sarà necessario agire entro 30 giorni innanzi all’organo giudiziario competente.
Il ricorso sarà normalmente individuale. Al raggiungimento di n. 10 ricorrenti aventi omogeneità di situazioni e provvedimenti impugnati, si potrà presentare anche ricorso collettivo.