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Riforma professioni sanitarie, nuovi limiti per i farmacisti

Con il decreto Lorenzin sono state riformate le professioni sanitarie. Nello specifico, sono state ricomprese tra le professioni sanitarie, e quindi assoggettate alla vigilanza del Ministero della Salute, le professioni di chimico, fisico, biologo e psicologo.

doppia professioneLe nuove professioni sanitarie, dunque, sono oggi assoggettate alle disposizioni contenute nel Tuls (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), approvato nel 1934. Ciò ha comportato non pochi malcontenti, soprattutto per la categoria dei farmacisti. E infatti, nonostante l’articolo 102 del succitato Testo Unico, preveda la possibilità di svolgere più professioni sanitarie per un singolo soggetto, la medesima disposizione prevede un divieto di cumulo delle professioni sanitarie per coloro che svolgano l’esercizio di farmacia.

E così molti farmacisti che fin’ora avevano svolto due professioni, si trovano oggi a dover operare una scelta tra i due albi professionali, potendo mantenere la propria iscrizione in uno soltanto.

Un caso ricorrente è quello del farmacista che, contestualmente all’attività al bancone dei locali della farmacia, svolga l’attività di biologo nutrizionista, all’interno o al di fuori dei locali della farmacia in cui presta servizio.

Orbene, il biologo nutrizionista, figura differente dal medico dietologo, è un professionista il cui compito è quello di elaborare e determinare diete e di elaborare, autonomamente, profili nutrizionali. In tale ambito lo stesso può soltanto consigliare o suggerire l’utilizzo di integratori alimentari ed in nessun caso è previsto un suo potere di prescrizione di farmaci, così come altresì sottolineato dal parere del Ministero della Salute, reso il 15 dicembre del 2009.

Nonostante il biologo nutrizionista non sia da considerare un medico, e non abbia potere di prescrivere farmaci, per mezzo del Decreto Lorenzin, anche questa professione risulta oggi incompatibile con l’esercizio di farmacia e molti professionisti che erano iscritti ad entrambi gli albi si trovano oggi a dovere operare una scelta tra i due.

L’irragionevolezza della disposizione di cui all’articolo 102 del TULS, in tal senso, deriva da una mancata aderenza alla ratio propria della stessa. E invero, la stessa mira ad evitare che un farmacista, svolgendo una seconda professione sanitaria, prescriva al paziente medicinali superflui al solo fine di vendere tali medicinali e aumentare il proprio guadagno.

Ad oggi quindi, viene fatto divieto, per i farmacisti, di svolgere una seconda professione sanitaria, sulla scorta di una disposizione approvata nel 1934 e che ormai è da ritenersi obsoleta.

Il nostro staff sta valutando tutte le possibilità per tutelare questi professionisti, ivi compresa la possibilità di presentare una questione di legittimità costituzionale da sottoporre all’attenzione dei Giudici di Legittimità.

Per avere maggiori informazioni invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il form “Raccontaci il tuo caso“.

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31/01/2018

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