Rito superaccelerato: anche per gli appalti banditi prima del D.Lgs. n. 50/2016?
Il T.A.R. Catania si esprime sull’applicabilità del rito ex articolo 120, comma 2-bis del c.p.a. alle procedure sottoposte a disciplina sostanziale del vecchio codice, ma i cui provvedimenti siano stati pubblicati secondo le nuove regole del D.Lgs. n. 50/2016.
La circostanza che una procedura sia soggetta alla disciplina di diritto “sostanziale” del D.Lgs. n. 163/2006 non è di per sé ostativa all’applicazione del rito super accelerato di cui all’articolo 120, comma 2-bis del c.p.a..
Rito superaccelerato, i rilievi dei giudici etnei
Sul punto, il Collegio catanese ha rilevato preliminarmente che la previsione di un rito ad hoc per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato, 1° aprile 2016, n. 855), poiché pone un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati.
Il Collegio ha rilevato che la norma oltre ad avere natura evidentemente processuale e quindi applicabile ad una controversia introdotta successivamente all’entrata in vigore (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 23 luglio 2016, n. 829) è regolata dalla contestuale operatività del meccanismo di pubblicazione specificamente previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicazione delle esclusioni e delle ammissioni sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez. III, n. 4994/2016). affermando che in difetto del (contestuale) funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile – la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito.
Giuseppe Bruno per Norma.dbi.it