Focus sul riconoscimento del titolo estero

Scuola, focus sul riconoscimento del titolo estero

scuola-780x519Il dlgs 206/2007 in attuazione della Direttiva 36/2005, disciplina la procedura per il riconoscimento del titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea.Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Ebbene, per ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e negli istituti di istruzione secondaria conseguito all’estero l’interessato dovrà:

  • Essere cittadino dell’Unione europea;
  • Possedere un titolo di formazione professionale rilasciato:
  • Da un Paese membro dell’Unione europea, ovvero
  • Da un paese terzo(non comunitario), riconosciuto da uno Stato membro, a condizione che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività di docente, certificata dal medesimo Stato(cominutario) che lo ha riconosciuto.

Ai fini del riconoscimento professionale, l’autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, accerta la completezza della documentazione esibita e ove necessario richiede eventuali integrazioni all’interessato.

Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con decreto motivato da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Il decreto viene così pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Orbene, di recente abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un cliente in quale, dopo aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento in Spagna secondo quanto disposto dalla Direttiva 36/2005/CE, ha presentato al Miur apposita istanza di riconoscimento del titolo nel mese di settembre.

Ad oggi, il nostro cliente non ha ricevuto alcuna risposta.

Il Miur, pertanto, in violazione della Direttiva 36/2005/CE non ha ottemperato all’obbligo di emettere il decreto di riconoscimento così come previsto dall’art 16 della suddetta direttiva.

Orbene, la condotta inerte della P.A., che crea inevitabilmente una situazione di assoluta incertezza, rappresenta  un illecito di tipo omissivo, ponendosi in contrasto con il disposto di cui all’art. 2 del C.P.A., secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Scuola-immissioni-in-ruolo-infanzia-300x173Sulla scorta del dettato normativo sopra richiamato, si pone una recente sentenza del TAR Campania – Napoli che ha stabilito che “Il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In altri termini, l’omessa emanazione del provvedimento finale assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere.

Di recente, diversi Tar hanno accolto ricorsi presentati da soggetti in possesso di un titolo conseguito all’estero e idoneo all’esercizio della professione corrispondente in Italia.

Pertanto, lo studio legale sta lavorando alla predisposizione di ricorsi volti ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e il conseguente obbligo per la stessa  di provvedere all’istanza presentata, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso.

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Dott. Luciana Russo
Dott. Luciana Russo

 

 

Articolo a cura della dott.ssa Luciana Russo

05/04/2017

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