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Scuola, legittimità dei requisiti di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici

scuola, ricorso per chi ha presentato la domanda ex Legge 107Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione delle graduatorie relative al corso/concorso per acquisire la qualifica di dirigente scolastico, bandito da ogni Regione per dare attuazione a quanto previsto dalla riforma, intervenuta in materia scolastica, di cui alla legge n. 107/2015.
L’articolo 1 della legge sopra indicata (più precisamente i commi 87 ed 88) è intervenuto al fine di sanare le posizioni di tutti coloro che avevano affrontato i precedenti concorsi, banditi rispettivamente nel 2004 e nel 2011, poi annullati dagli organi di giustizia amministrativa, senza riuscire pertanto ad ottenere il titolo ambito.
Con le disposizioni sopra indicate, invece, il legislatore ha finalmente deciso di stabilizzare la posizione degli aspiranti dirigenti scolastici al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente cui prima si è fatto richiamo.
Tanti, però, sono gli aspiranti dirigenti scolastici che, non essendo ricompresi nelle fattispecie individuate dalla legge in esame, non hanno potuto accedere a questa selezione al fine di acquisire la professionalità ambita.
Sin da subito, molti si sono rivolti allo studio legale per capire le ragioni di tale esclusione e verificare la legittimità della stessa al fine di poter valutare la possibilità di promuovere un’azione giurisdizionale.
Ebbene, il comma 88 sopra richiamato, che individua i criteri di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale volta all’immissione dei soggetti nei ruoli dei dirigenti scolastici e stabilisce i requisiti di partecipazione allo stesso, dispone che: Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
Circa la fattispecie descritta alla lettera b), va sottolineato che la norma in questione consente la partecipazione al corso di preparazione all’esame, condizionando tale facoltà al fatto che il concorrente che aveva partecipato alla selezione del 2004 dimostri di avere, all’epoca, intentato un ricorso e che questo sia, ad oggi, ancora pendente o concluso con esito favorevole.
In questo modo, però, il legislatore ha operato una discriminazione con coloro i quali nel 2011 hanno sostenuto il concorso e non avendolo superato in seguito alle violazioni riscontratevi hanno proposto ricorso in modo del tutto analogo con la vicenda del 2004. Ciò perché, nel primo caso, il legislatore non permette la partecipazione al corso per l’accesso alla funzione di dirigente scolastico a coloro i quali hanno sostenuto il concorso nel 2011 e non risultando vincitori hanno intentato un ricorso, ad oggi ancora pendente (o conclusosi con esito positivo).
scuolaTale modus operandi, come è facile comprendere, ha causato una evidente disparità di trattamento tra persone che si trovano ad avere le medesime condizioni di partenza, favorendo solo coloro che avevano sostenuto il concorso del 2004 ed avevano promosso un ricorso ed escludendo coloro i quali invece avevano partecipato alla procedura selettiva conclusasi nel 2011 e non hanno promosso ricorso.
Circa la disposizione contenuta alla lettera a), invece, va specificato che il comma in esame impone ai soggetti, vincitori di concorso del 2011, collocati utilmente nelle rispettive graduatorie, di svolgere un corso intensivo e sostenere un’altra prova al fine di raggiungere un traguardo che in realtà era già stato raggiunto. Dunque, è stato imposto a soggetti già idonei e utilmente collocati in graduatoria di sostenere una ulteriore prova selettiva, andando incontro all’incertezza correlata alla stessa, quando invece essi risultano essere già vincitori di un concorso.
Dinnanzi a tali vizi, il nostro studio sta lavorando alla predisposizione di una azione legale volta a garantire a tutti gli aspiranti dirigenti scolastici una parità di trattamento.
Per maggiori informazioni e dettagli, scrivi a “Raccontaci il tuo caso”.

 

19/07/2016

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