Cerca

Scuola Mobilità: Riconoscimento pre ruolo nelle paritarie

Scuola Mobilità: Riconoscimento pre ruolo nelle paritarie

Dramma semiserioIl nostro Studio si è già occupato del mancato riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, del servizio di pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Più precisamente, è stato proposto ricorso ordinario dinanzi l’Autorità Giudiziaria Amministrativa, nonché straordinario dinanzi il Presidente della Repubblica.

Il nostro ricorso ordinario verrà discusso, in sede cautelare, dinanzi al Tar Lazio-Roma all’udienza del prossimo 30 agosto.

In un caso analogo al nostro, il medesimo TAR ha già fissato al 20 ottobre 2016 l’udienza pubblica per la definizione del giudizio.

Scuola Mobilità: il ricorso

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno proporre ricorso anche dinanzi al Giudice del Lavoro, al fine di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sia ai fini del punteggio che della ricostruzione della carriera (clicca qui per la modulistica)

A tal proposito occorre precisare che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

Scuola Mobilità: la definizione di scuole paritarie

In particolare il comma 2, dell’art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Scuola, Mobilità: la normativa nazionale

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto “Principio di non discriminazione” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Così anche la Suprema giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002 ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

Per qualsiasi informazione scrivi a “Raccontaci il tuo caso”

Ti ricordiamo che potrai visualizzare tutte le news relative al ricorso sulla mobilità docenti 2016 sul nostro gruppo Facebook “Ricorso mobilità scuola 2016” ( Clicca qui per iscriverti).

Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia

24/08/2016

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!