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Scuola, ricorso per chi ha presentato la domanda ex Legge 107

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Oggetto del ricorso

Chi ha presentato la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alle “Fasi B e C”, della Legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”, si è ritrovato a dover effettuare una scelta, ovvero “ACCETTARE” O “NON ACCETTARE” la proposta di assunzione formulata nella fase B, o che verrà formulata nella fase C, pena la cancellazione da tutte le graduatorie in cui l’aspirante docente è iscritto (indipendentemente da quella per cui è stata presentata la domanda).

La scelta di chi ha accettato la proposta di assunzione sulla base di una graduatoria nazionale si appalesa “FORZATA”, poiché costituisce l’unica strada offerta dal Legislatore per la stabilizzazione dei precari della scuola, anche al caro prezzo di farli allontanare di centinaia e centinaia di chilometri dalla propria casa, dai propri affetti e dalle originarie aspettative circa il luogo di lavoro.

Detta scelta, risulta, altresì forzata anche alla luce della soluzione sproporzionata e del tutto irragionevole, che ne sarebbe discesa dal rifiuto della proposta, formulata tra la notte del 1 e 2 settembre scorso.

Infatti, la previsione legislativa al rifiuto della proposta, è la cancellazione di un diritto. Si tratta di una previsione sanzionatoria del tutto sproporzionata rispetto la violazione commessa (principio questo tutelato dall’Ordinamento). Oltretutto, in questo caso, il rifiuto è una facoltà non certo la violazione di un obbligo. Né, per converso, può derivarne una sanzione.

Sarebbe stato ragionevole, infatti, in caso di rifiuto, prevedere diverse modalità di reclutamento all’interno del piano straordinario di assunzione, ovvero al più l’esclusione dal medesimo, non certamente prevederne la cancellazione da tutte le graduatorie.

L’accettazione della domanda è, altresì, forzata anche a causa della mancata trasparenza della procedura, obbligo di trasparenza a cui è assoggettata la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 241/90.

Nessuna forma di pubblicità degli atti della procedura è stata prevista dalla Legge, né, tantomeno, ha provveduto a soccombervi il MIUR. Chi ha accettato la proposta di assunzione ha dovuto farlo senza conoscere la graduatoria nazionale che si è formata in base alla presentazione delle domande, né ha conosciuto l’algoritmo che è stato utilizzato per l’assegnazione del posto.

Ancora oggi, la gran parte degli uffici scolastici regionali non ha ancora proceduto alla pubblicazione degli elenchi provinciali relativi ai docenti convocati in seguito all’accettazione della proposta nella fase B.

Con riguardo all’algoritmo utilizzato, molte ombre sussistono circa la precedenza degli iscritti nelle GM rispetto agli iscritti nelle GAE. A tal proposito è necessario evidenziare come il comma 100 preveda lo scorrimento “di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, necessariamente si dovrà procedere all’assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi a parità di punteggio si applicheranno le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

“Il criterio comunque invalicabile è quello del punteggio”, così ha scritto l’ispettore del MIUR Max Bruschi, il giorno 11 agosto u.s. sul social Facebook.

Pertanto, sarà necessario preliminarmente che il docente che ha accettato la proposta di assunzione verifichi la correttezza della procedura utilizzata per l’assunzione nelle “Fasi B e C” del piano straordinario ex L. 107/2015, mediante accesso agli atti.

Ciò al fine di proporre ricorso per far valere le proprie giuste e fondate ragioni, anche con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano l’accesso al pubblico impiego, in relazione alla sede lavorativa, e considerato, altresì, il nuovo trasferimento a cui il neo docente andrà incontro l’anno prossimo, stante la previsione della mobilità straordinaria di cui al comma 108 della Legge 107/2015.

Requisiti per presentare il ricorso e cosa si potrà ottenere:

Potrà proporre ricorso chi ha accettato la proposta di assunzione nella fase B e nella, prossima, fase C.

Con il ricorso si chiederà il trasferimento presso l’ufficio scolastico competente, sulla scorta della provincia/regione di inserimento in graduatoria, rispettivamente GAE e GM, nonché il risarcimento del danno derivante dall’illegittima applicazione della procedura ex L.107/2015;

Ed ancora, per chi ha maturato 36 mesi di anzianità di servizio, prestati anche non consecutivamente e su classi di concorso diverse o su spezzone orario, mediante la sottoscrizione di almeno quattro contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile (fino al 30 giugno o al 31 agosto) presso una scuola statale, si chiederà, altresì:

– la decorrenza giuridica retroattiva del contratto a tempo indeterminato;

– il risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

– la ricostruzione della carriera con il riconoscimento delle progressioni stipendiali spettanti ai docenti di ruolo;

– ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo discendente dalla continuità del rapporto di lavoro.

Tempistica e costi di adesione

Per aderire al ricorso è necessario compilare la modulistica, che potrai scaricare in alto in questa pagina.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 5 ottobre 2015 (per chi accettato la proposta di assunzione nella fase B), con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Avv. Maria Saia c/o Studio Leone, via Nunzio Morello n. 23 – 90144 Palermo

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19/04/2017

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