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Scuola, stabilizzazione: in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite

754_largeDomani, giorno 1 dicembre 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si pronunceranno sull’importante questione riguardante l’abuso del ricorso del contratto a termine, oltre i trentasei mesi, nell’ambito del pubblico impiego.

Più precisamente, la questione riguarda alcuni lavoratori alle dipendenze di una Azienda Ospedaliera che, a causa della reiterata stipulazione di diversi contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità, in assenza di presupposti che ne giustificassero l’apposizione del termine, hanno chiesto che il rapporto venisse considerato a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione.

Premesso che la Suprema Corte, nella sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363/2014, ha statuito, con un obiter dictum, che il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti a termine, da parte della pubblica amministrazione, va sanzionato con la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, superati i trentasei mesi, in applicazione dell’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, tuttavia, con diverse pronunce, ha individuato il solo diritto del lavoratore al risarcimento del danno, e non anche alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato, in caso di abuso del termine nell’ambito del pubblico impiego, con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico (cfr. Cass. 27481 del 30.12.2014).

Con riguardo al diritto del risarcimento del danno si è creato un contrasto interno alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in quanto le diverse pronunce hanno richiamato norme diverse al fine della determinazione del danno risarcibile.

Più precisamente, la Suprema Corte con Sentenza n. 19371/2013, ha stabilito che, in caso di violazione di norme poste a tutela del lavoratore, e preclusa la  trasformazione del rapporto, residua soltanto il risarcimento del danno, determinato ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7 della legge 4 ottobre 2010, n. 183 (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, “a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e della prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine” (cfr. §10.1 Ordinanza Interlocutoria Cass. Sez. Lav. n. 16363/2015 del 4.08.2015).

Cassazione-5Con la Sentenza n. 27481 del 30.12.2014, invece, la Suprema Corte ha individuato quale sanzione “ex lege”, il criterio di cui all’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione), escludendo così l’applicazione del criterio indennitario di cui all’art. 32 della L. 183/2010, nonché quello previsto dell’art. 18 dello Statuo dei lavoratori (15+5 mensilità). In tal senso anche la Sentenza n. 13655 del 3 luglio 2015 della Sezione Lavoro della Suprema Corte (cfr. §10.2 e 10.3 Ordinanza Interlocutoria Cass. Sez. Lav. n. 16363/2015 del 4.08.2015).

Stante il superiore contrasto, la Sezione Lavoro della Suprema Corte, con Ordinanza Interlocutoria n. 16363/2015 del 4.08.2015, ha rimesso la questione al Primo Presidente della Corte per l’assegnazione del ricorso promosso dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera alle Sezioni Unite.

Dunque, il prossimo 1 dicembre si avrà la pronuncia da parte delle Sezioni Unite che avrà inevitabilmente riflessi in ambito di precariato scolastico (per approfondimenti clicca sui seguenti link  link n.1 , link n. 2)

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia.

 

10/12/2015

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