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Buona Scuola: Stabilizzazione per gli esclusi dal Piano Assunzioni

nobuona-scuola-800x500_cCarissimi “PROF”, come già anticipato nel precedente articolo, il nostro studio ha predisposto il ricorso per chi non ha ricevuto nomine nella fase “ZERO” e nella fase “A”, e pertanto “NON HA PRESENTATO” la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alle “Fasi B e C”, attraverso il sistema telematico “POLIS – ISTANZE ON LINE”, di cui alla Legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”.

Il ricorso è, altresì, predisposto in favore degli “ESCLUSI” dal predetto piano di assunzione, quali il personale docente della scuola dell’infanzia (escluso dai posti di potenziamento), nonché per il personale ATA.

Il ricorso verrà promosso dinanzi il Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di chiedere la stabilizzazione per coloro che hanno maturato trentasei mesi di anzianità di servizio, oltre il risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, nonché la ricostruzione della carriera con il riconoscimento delle progressioni stipendiali spettanti ai docenti di ruolo, e di ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo discendente dalla continuità del rapporto di lavoro.

A sostegno della domanda di “Stabilizzazione” si invocherà l’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla Direttiva comunitaria del 28 giugno 1999, n. 70, di cui alla nota Sentenza “Mascolo”, emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 26 novembre 2014.

Nella Sentenza “Mascolo” la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato anche nel settore scuola, dichiarando l’illegittimità della normativa nazionale, nella parte in cui escludeva all’art. 10 comma 4-bis D.L.gs 368/2001 la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, “per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”.

Pertanto, sulla scorta dei principi sanciti nella predetta Sentenza, e considerato tutte le illegittimità rilevate nella riforma “Buona Scuola” (L. 107/2015), e già contestate al MIUR con la diffida inviata da coloro che non hanno presentato la domanda di assunzione (leggi l’approfondimento), il nostro Staff Legale ha predisposto il ricorso per chi presenta i seguenti requisiti:

– Aver maturato 36 mesi di anzianità di servizio, prestati anche non consecutivamente e su classi di concorso diverse o su spezzone orario, mediante la sottoscrizione di almeno quattro contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile (fino al 30 giugno o al 31 agosto) presso una scuola statale, anche con riferimento all’anno scolastico 2014/2015. Non verranno presi in considerazione le supplenze brevi in sostituzione di personale titolare assente, né i contratti stipulati con scuole private;

– E’ possibile far valere i mesi di servizio prestati in ordine all’ultimo contratto sottoscritto ed ancora in corso di svolgimento;

– Possono aderire al ricorso tutti i docenti che abbiano maturato il servizio su qualsiasi classe di concorso, incluso il sostegno, purché non abbiano ricevuto nomine nella fase “ZERO” e nella fase “A”, e pertanto “NON ABBIANO PRESENTATO” la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alle “Fasi B e C”, attraverso il sistema telematico “POLIS – ISTANZE ON LINE”, di cui alla Legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”. Possono, altresì, aderire al ricorso il personale docente della scuola dell’infanzia ed il personale ATA.

– Possedere un titolo abilitante, conseguito anche successivamente rispetto la stipula dei contratti a tempo determinato.

Per aderire al ricorso è necessario compilare la modulistica, da richiedere tramite il seguente Link (raccontaci il tuo caso), precisando nell’oggetto “Modulistica per adesione Ricorso Stabilizzazione”.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 15 settembre 2015, con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Avv Maria Saia c/o Studio Leone, via Nunzio Morello n. 23 – 90144 Palermo.

10/12/2015

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