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Buona Scuola: assunzioni straordinarie, si deve presentare la domanda?

il-manifesto-della-buona-scuola_385841Il nostro Studio continua a seguire le vicende che attanagliano i nostri cari “PROF” a causa delle illegittimità riscontrate nella riforma “Buona Scuola” (L. 107/2015), relativamente al piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato dei precari.

Come già anticipato nei nostri precedenti articoli, i notevoli profili di illegittimità e di disparità di trattamento rilevati nella legge saranno oggetto di apposito ricorso dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente.

Ma prima del ricorso giudiziario, gli insegnanti si ritrovano però a dover affrontare l’ormai annosa questione se “PRESENTARE” o “NON PRESENTARE”, la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alle “Fasi B e C”, attraverso il sistema telematico “POLIS – ISTANZE ON LINE”.

La presentazione della domanda, da effettuarsi entro il prossimo 14 agosto 2015, se da un lato garantisce la partecipazione al piano di assunzione straordinario, con la conseguente stabilizzazione, dall’altro, invece, implica il reclutamento sulla base di una nuova Graduatoria Nazionale (attraverso l’inserimento di tutte le province italiane nella domanda di assunzione).

Ciò risulta essere particolarmente lesivo dei diritti e delle aspettative di coloro che sono inserite nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), in quanto vengono privati del diritto di priorità ad essere collocati presso le rispettive province di appartenenza, nonostante gli stessi siano provenienti da graduatorie provinciali con validità triennale.

Senza ombra di dubbio alcuno, ci ritroviamo di fronte ad una palese violazione delle disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego, in relazione alla sede lavorativa.

A tal uopo è necessario precisare che il sistema di reclutamento previgente, fondato su un meccanismo di graduazione determinato dalla combinazione di diversi fattori, quali punteggio, profilo professionale, anzianità di servizio, territorio provinciale (e non certo nazionale), ha comunque consentito una stabile organizzazione di vita familiare, quotidiana, economica e sociale.

Sradicare l’attuale precario/futuro docente dal proprio territorio, con il quale ha realizzato da anni un forte legame, sia affettivo che lavorativo, costituisce, altresì, violazione dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, oltre che violazione dei diritti quesiti dagli inseriti in GAE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea.

Senza contare poi a cosa andrebbe incontro l’insegnante se, dopo la presentazione della domanda, dovesse rifiutare la proposta di assunzione.

La riforma in tal caso prevede una soluzione sproporzionata e del tutto irragionevole, in quanto dal rifiuto fa discendere la cancellazione da tutte le graduatorie in cui l’insegnante è inserito (indipendentemente da quella per cui è stata presentata la domanda).

Dunque, dopo notevoli studi, costi, aspettative, sacrifici, precariato e quant’altro, la risposta del Legislatore al reclutamento (che dovrebbe perseguire altro fine, ovvero consentirne la dovuta stabilizzazione senza abnormi conseguenze), è quella di cancellare un diritto. La sanzione in nessun caso può essere sproporzionata alla violazione commessa (principio questo tutelato dall’Ordinamento). Nel caso di specie, oltretutto, il rifiuto in nessun caso può equivalere a violazione. Il rifiuto è una facoltà non certo la violazione di un obbligo. Né, per converso, può derivarne una sanzione.

Sarebbe ragionevole, infatti, in caso di rifiuto, prevedere diverse modalità di reclutamento all’interno del piano straordinario di assunzione, ovvero al più l’esclusione dal medesimo, non certamente prevedere la cancellazione da tutte le graduatorie.

D’altro canto, la non presentazione della domanda, oltre che escludere la stabilizzazione dei precari della scuola mediante il piano straordinario di assunzione, determina un’altra questione di enorme importanza, ovvero: “che fine faranno le Graduatorie ad Esaurimento? Verranno soppresse? O saranno efficaci fino al loro esaurimento?”

Questi gli interrogativi che ancora oggi affliggono i nostri insegnanti, in quanto, nonostante i successivi chiarimenti forniti dal MIUR circa la loro efficacia fino ad esaurimento, e NON DI SOPPRESSIONE delle stesse, come sostenuto in precedenza, la previsione del loro reclutamento è rinviata a non prima del 2017/2018, con il limite dello scorrimento del solo 50% dei posti vacanti e disponibili nella provincia di riferimento, in quanto il restante 50% è riservato al prossimo concorso che verrà bandito entro il 1 dicembre 2015, e sempreché non intervenga nelle more un altro provvedimento normativo che ne preveda l’estinzione.

Il nostro Studio, al fine di preservare i nostri docenti dalla scelta di presentare, o di non presentare la domanda, ha predisposto delle rispettive diffide da inoltrare al MIUR con raccomandata celere entro il 14.08.2015, affinché gli venga riconosciuto, garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo ad essere assegnato alla provincia di appartenenza, con riserva di far valere, dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente, le illegittimità e le disparità di trattamento di cui al procedimento di reclutamento ex Legge 107/2015 e successivo D.D.G. 767/2015, in caso di omessa o negativa risposta entro cinque giorni dal ricevimento della stessa da parte del MIUR.

La diffida è predisposta gratuitamente e non comporta alcun obbligo nei confronti del nostro Studio.

Se si è scelto di NON presentare la domanda, si può scaricare la relativa diffida  cliccando QUI

Se si è scelto di presentare la domanda, la relativa diffida può scaricarsi cliccando QUI

10/12/2015

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