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Scuola: Stabilizzazione personale ATA e risarcimento Docenti

Scuola: Stabilizzazione personale ATA e risarcimento Docenti

Scuola inserimento in GAECon l’importante recente pronuncia del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, resa nel mese di gennaio u.s. (Sentenza n. 280/2017 pubbl. 25/01/2017), sono stati stabilizzati diversi Assistenti Tecnici, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui gli stessi si trovavano in posizione utile nella prima fascia delle graduatorie per titoli, per essere assunti a tempo indeterminato.

In particolare, il Tribunale ha accolto la domanda di stabilizzazione del personale ATA fondando la decisione sul presupposto che “essi si trovavano nella relativa graduatoria per titoli di I° fascia con punteggio utile all’assunzione, sulla scorta dell’organico di diritto approvato dall’Amministrazione per il relativo anno scolastico”.

A fronte dell’accoglimento della domanda, il Tribunale ha altresì riconosciuto loro, oltre alla decorrenza giuridica retroattiva dell’assunzione, anche la decorrenza economica ed il pagamento delle differenze retributive maturate.

Ed ancora, in ordine al riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza dalla stipula del primo contratto a tempo determinato, considerato che i ricorrenti erano stati da sempre retribuiti con il livello base dello stipendio tabellare, così come previsto dall’art. 526 D.Lgs. 297/1994 (secondo cui il personale scolastico non di ruolo deve percepire il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo), Il Tribunale ha accolto la domanda, confermando l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi da diverso tempo.

Più precisamente, il Giudice del Lavoro di Palermo ha ritenuto di dover condividere quanto più volte chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero che:

“(1) il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile,

(2) che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico,

(3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato”

Secondo il Tribunale, infatti, la successiva immissione in ruolo non risulta idonea a sanare integralmente le diversità di trattamento economico relative al periodo precedente all’immissione definitiva nell’organico.

Merita, altresì, attenzione la pronuncia del Tribunale di Marsala, che ha riconosciuto al personale ATA, che prestava servizio in qualità di CO.CO.CO., le differenze retributive degli ultimi cinque anni tra quanto effettivamente percepito e quanto invece spettante in qualità di assistente amministrativo ai sensi del CCNL del personale ATA, oltre agli interessi e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Anche il nostro Studio Legale si occupa ormai da anni dei precari della scuola.

A tal proposito si ricorda che con Sentenza n. 1475/2016 del 6 luglio 2016, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, gli avvocati Leone-Fell-Saia hanno ottenuto la condanna del MIUR al pagamento in favore della ricorrente, precaria della scuola di circa 7 anni, de “gli incrementi retributivi connessi dal CCNL all’anzianità di servizio, in relazione alle annualità in cui ha svolto attività lavorativa con supplenze assegnate dall’Ufficio Scolastico sino al 30 giugno dell’anno successivo (sino al termine delle attività didattiche), oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo”.

Il MIUR, oltre ad essere condannato a corrispondere alla nostra ricorrente gli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio, è stato altresì condannato a corrispondere “a titolo risarcitorio” le differenze retributive derivanti dalla diversa scadenza della nomina, ovvero era stata nominata al 30.06 anziché essere nominata fino al 31.08.

scuola-780x519Gli avvocati Leone-Fell-Saia hanno infatti sottolineato in sede difensiva come la ricorrente fosse stata “illegittimamente” nominata dal MIUR con contratti fino al 30.06, ovvero fino al termine delle attività didattiche, anziché fino al 31.08, come in realtà spettante a tutti gli effetti giuridici ed economici

Tale illegittimità è stata riconosciuta dal Giudice del Lavoro di Palermo, che ha pertanto condannato il MIUR a risarcire alla nostra ricorrente il danno quantificato nelle retribuzioni non corrisposte dal 30.06 al 31.08, relativamente agli anni spettanti.

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Avv. Maria Gabriella Saia

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

27/02/2017

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