TFA SOSTEGNO
Partecipazione al TFA Sostegno, ovvero al percorso di specializzazione per le attività di sostegno da prestare nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, finalizzato all’inserimento in II fascia nelle Graduatorie di Istituto, utile per il conferimento di incarichi a tempo determinato; nonché propedeutico alla partecipazione di un eventuale concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo, e dunque utile per il conferimento di incarico a tempo indeterminato
Il percorso di preparazione all’insegnamento, denominato Tirocinio Formativo Attivo (TFA), è stato istituito dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, in sostituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISSIS).
Il TFA ha durata annuale ed è istituito dalle università, le quali, all’esito di un esame finale, rilasciano il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal recente DPR n. 19 del 14-02-2016 (in precedenza dal D.M. n. 39/1998).
L’accesso al TFA Sostegno è riservato, ai sensi dell’art. 13 del DM 249/2010, soltanto gli insegnanti abilitati.
Il TFA Sostegno per il 2016 è stato disposto con il DM MIUR N. 948 del 1.12.2016.
Nel predetto DM all’art. 4 comma 5 si legge che “I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”.
Pertanto dal corso in esame rimangono esclusi i candidati risultati IDONEI nelle selezioni dei precedenti corsi di TFA Sostegno, ovvero i soggetti risultanti vincitori della selezione ma che tuttavia non hanno potuto partecipare al corso a causa dell’insufficienza di posti messi a bando.
Dalla selezione in esame, invece, rimangono esclusi altre categorie di docenti che non hanno potuto oggettivamente conseguire l’abitazione all’insegnamento a causa della mancata organizzazione di corsi abilitativi specifici, ovvero
– Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) – per la mancata organizzazione di TFA per le classi di concorso relative all’insegnamento nei laboratori;
– I docenti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto in III fascia e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi nel medesimo grado di istruzione – per la mancata organizzazione di PAS, ovvero dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie (l’unico organizzato risale all’anno 2013);
– I Dottori di Ricerca – per l’equiparazione del Dottorato al TFA, stante la frequentazione di un percorso, almeno, triennale particolarmente impegnativo (e non annuale come nel caso del TFA), il cui accesso è stato determinato dal superamento di un concorso molto selettivo indetto dall’Università.