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Scuola – TFA Sostegno

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TFA SOSTEGNO

Partecipazione al TFA Sostegno, ovvero al percorso di specializzazione per le attività di sostegno da prestare nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, finalizzato all’inserimento in II fascia nelle Graduatorie di Istituto, utile per il conferimento di incarichi a tempo determinato; nonché propedeutico alla partecipazione di un eventuale concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo, e dunque utile per il conferimento di incarico a tempo indeterminato

Il percorso di preparazione all’insegnamento, denominato Tirocinio Formativo Attivo (TFA), è stato istituito dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, in sostituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISSIS).

Il TFA ha durata annuale ed è istituito dalle università, le quali, all’esito di un esame finale, rilasciano il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal recente DPR n. 19 del 14-02-2016 (in precedenza dal D.M. n. 39/1998).

L’accesso al TFA Sostegno è riservato, ai sensi dell’art. 13 del DM 249/2010, soltanto gli insegnanti abilitati.

Il TFA Sostegno per il 2016 è stato disposto con il DM MIUR N. 948 del 1.12.2016.

Nel predetto DM all’art. 4 comma 5 si legge che “I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”.

Pertanto dal corso in esame rimangono esclusi i candidati risultati IDONEI nelle selezioni dei precedenti corsi di TFA Sostegno, ovvero i soggetti risultanti vincitori della selezione ma che tuttavia non hanno potuto partecipare al corso a causa dell’insufficienza di posti messi a bando.

Dalla selezione in esame, invece, rimangono esclusi altre categorie di docenti che non hanno potuto oggettivamente conseguire l’abitazione all’insegnamento a causa della mancata organizzazione di corsi abilitativi specifici, ovvero

Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) – per la mancata organizzazione di TFA per le classi di concorso relative all’insegnamento nei laboratori;

I docenti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto in III fascia e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi nel medesimo grado di istruzione – per la mancata organizzazione di PAS, ovvero dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie (l’unico organizzato risale all’anno 2013);

I Dottori di Ricerca – per l’equiparazione del Dottorato al TFA, stante la frequentazione di un percorso, almeno, triennale particolarmente impegnativo (e non annuale come nel caso del TFA), il cui accesso è stato determinato dal superamento di un concorso molto selettivo indetto dall’Università.

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  • Gli Idonei nelle selezioni dei precedenti corsi di TFA Sostegno;
  • Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP);
  • I Docenti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto in III fascia e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi nel medesimo grado di istruzione;
  • I Dottori di Ricerca.

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Con riferimento alle classi di concorso degli ITP, il Legislatore non ha mai attivato alcun percorso abilitativo ordinario.

Ed invero, nel nostro ordinamento l’abilitazione all’insegnamento si consegue mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010.

Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo tale percorso come abilitativo e, pertanto, indispensabile ai fini dell’accesso al concorso a cattedre.

Ai sensi della legge istitutiva del TFA (art. 2, comma 416, della L.n. 244/2007), i percorsi formativi dovevano essere attivati con regolare cadenza biennale.

Ebbene dal 2010, data di emanazione del Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ad oggi, il Ministero ha bandito esclusivamente due percorsi abilitativi.

Il primo ciclo di TFA è stato indetto con Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 e il secondo con Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n. 312.

Dal 2014 in poi non è più stato attivato alcun percorso formativo utile a permettere il conseguimento dell’abilitazione.

Con precipuo riferimento alle classi di concorso degli ITP, il Legislatore non ha mai attivato alcun ciclo di TFA, né nel 2012 né nel 2014, né tantomeno dopo il 2015.

Il Legislatore, invece, avrebbe dovuto attivare i TFA, secondo la previsione normativa, al fine di consentire a tutti coloro i quali sono in possesso dei necessari titoli di accesso di poter partecipare alla procedura selettiva in esame.

I PAS (istituiti con D.M. 23 marzo 2013 e disciplinati dal Regolamento del 25 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 4-7-2013) sono dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato, che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tali percorsi hanno permesso di conseguire il relativo titolo di accesso al TFA Sostegno solo a coloro i quali, all’atto di emanazione del bando PAS, erano in possesso dei relativi titoli di servizio richiesti.

L’unico PAS risale all’anno 2013 e pertanto vi hanno potuto partecipare soltanto coloro i quali avevano conseguito i titoli di servizio richiesti dal DECRETO del 25 marzo 2013, n. 81 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola dell’infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo  2,  comma  416,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”. 

Più precisamente l’art. 4, comma 1-ter, del suddetto Decreto 81/2013, ha previsto che “Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale”.

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Con riferimento agli ITP, il Consiglio di Stato Sezione VI, nell’ordinanza cautelare n. 1836/2016, depositata il 18 maggio 2016, ha precisato che l’abilitazione all’insegnamento, altro non è che un titolo ulteriormente richiesto in aggiunta a quello di studio per l’accesso alla procedura selettiva “che dunque non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell’abilitazione professionale per parteciparvi”. Pertanto, il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo […] giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis)”.

Escludere, pertanto, gli ITP dal TFA Sostegno, significherebbe qualificare il corso come “non pubblico” ma “riservato” ai soli docenti che abbiano potuto conseguire le specifiche abilitazioni richieste per le altre classi di concorso.

Ciò quale corollario che discende dall’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 402 del D.Lgs. 297/1994, “in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella SPECIFICA classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto)”.

Sull’equiparazione del Dottorato di ricerca con il TFA è di recente intervenuto il Supremo Organo Amministrativo, il quale si è espresso in senso favorevole circa l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove del concorso scuola 2016, riservato quest’ultimo ai soli candidati in possesso dell’abilitazione.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l’Ordinanza n. 4904/2016 pubblicata il 03/11/2016, ha precisato di accogliere l’appello cautelare “considerato che la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata”, disponendo così l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove concorsuali.

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Ricorso Straordinario promosso dinanzi al Presidente della Repubblica

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Il ricorso può essere individuale o collettivo, in base al numero di assunzioni disposte.

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