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Sentenze Test Medicina, il comunicato sulle pronunce del Tar Lazio

 

sentenze test medicinaNei giorni scorsi sono state pubblicate le prime due Sentenze Test Medicina emesse dal TAR Lazio – Roma su due dei nostri ricorsi promossi avverso i test d’ammissione alla facoltà di Medicina/Chirurgia e Odontoiatria/Protesi Dentaria per l’A.A. 2015/2016 (d’ora in poi, per brevità denominati Medicina 15/16).

L’iter delle sentenze Test Medicina

Il TAR del Lazio, in data 9 maggio 2016, dopo almeno 5 anni di pronunce favorevoli rese sulla violazione dell’anonimato nei Test di medicina, ha pubblicato le prime due sentenze di merito sui ricorsi Medicina 15/16, rigettando le nostre richieste con sentenza definitiva (appellabile entro 6 mesi dinanzi al Consiglio di Stato).

A nostro avviso, il mutamento di indirizzo è dovuto a due ordini di fattori: da un lato, alla circostanza che da qualche mese il collegio decidente è mutato, essendosi insediato un nuovo Presidente che proviene da un altro TAR e non si è mai occupato di violazione di anonimato; dall’altro, dal fatto che il collegio, come già anticipato in fase cautelare, ha deciso, secondo noi con delle motivazioni non convincenti, di non considerare più quale strumento satisfattivo della posizione dei ricorrenti quello dell’ammissione in sovrannumero.

Vi trascriviamo, di seguito, le parti più salienti delle sentenze, inserendo alla fine di ogni passaggio decisivo alcune nostre considerazioni utili a farvi capire perché la posizione adottata dal collegio decidente ci lascia perplessi e ci fornisce alcuni spunti di riflessione per la proposizione di un appello a sentenza dinanzi al CDS.

Circa l’asserita non chiarezza e sinteticità del ricorso

Sentenza:In via preliminare, il Collegio deve rilevare come il ricorso introduttivo – i cui motivi sono articolati ripetitivamente in svariate pagine, anche con utilizzo di grafici e figure- si appalesi non rispettoso del principio di sinteticità, richiesto tanto al Giudice quanto al difensore dalle vigenti disposizioni del codice del processo amministrativo, non soltanto in materia di appalti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 05459/2015);”

Diversamente da quanto affermato dal collegio, il ricorso appare rispettoso dei principi di sinteticità e chiarezza di quanto richiesto dal CDS dal medesimo collegio citato.

Ciò in quanto, esso consta di 40 pagine ed il decreto citato dal collegio prevede testualmente che il ricorso deve essere contenuto in 30 pagine ma dai limiti dimensionali sono certamente esclusi: l’epigrafe; l’indicazione delle parti e dei difensori; l’indicazione degli atti impugnati; il riassunto del fatto; le conclusioni.

Ebbene, se noi escludiamo questi elementi i nostri ricorsi constano di 27 pagine.

Dunque, siamo all’interno dei limiti richiesti dal CDS.

Segnaliamo che, a nostro avviso, è indubbio che l’utilizzo di grafici e figure esplicative si ponga in linea di continuità con l’esigenza di chiarezza e sinteticità manifestata dagli Organi decidenti piuttosto che in senso contrario.

Non vi è chi non constati, infatti, che la visualizzazione dei dati sotto forma di grafico, di disegno e l’ausilio delle tabelle semplifica ai lettori e, dunque, ai Giudici la comprensione dei fatti ivi riassunti.

Circa la presunta erronea formulazione delle richieste

Sentenza:inoltre, non può non evidenziarsi come la stessa domanda di annullamento “per quanto di interesse”, abbia impegnato il Collegio in uno sforzo interpretativo quasi al limite del potere di qualificazione della domanda riconosciuto al giudice dalla disciplina processuale vigente, secondo quanto chiarito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2015 del 25 marzo 2015, che ha ribadito la centralità, nel processo amministrativo, del principio dispositivo in relazione all’ambito della domanda di parte”.

Nel merito, quanto alla domanda di annullamento “per quanto di interesse” della graduatoria di cui trattasi – nella parte in cui i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore a 20 ma insufficiente per l’immediata ammissione ai corsi a numero chiuso, per avere gli altri candidati conseguito un punteggio superiore – il ricorso deve essere respinto.

Tutte le cinque censure dedotte, infatti […] sono tali che dal loro accoglimento non potrebbe che derivare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale: pertanto, in mancanza di una precisa domanda in tal senso di parte ricorrente, da un lato tali censure devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse in relazione alla domanda formulata (ammissione ai corsi); dall’altro ne è preclusa al Collegio la delibazione ai fini dell’annullamento del concorso”.

Né i ricorrenti possono pervenire al medesimo risultato attraverso la domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art.30 c.p.a.

Ed infatti, premesso che nel processo amministrativo il rimedio della reintegrazione in forma specifica, sub specie di ”ammissione in sovrannumero” deve essere comunque coordinato con le regole del diritto amministrativo,” (T.A.R. Lazio, III bis., n.12416/2014 del 9 dicembre 2014; Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2013, n. 2776), tale ”possibilità” richiede pur sempre che sia dimostrata da parte del ricorrente la “certezza” (e non solo una mera chance, risarcibile solo per equivalente) che la legittimità dei provvedimenti impugnati gli avrebbe consentito di ottenere il bene della vita sottostante (cfr.Tar Lazio, III bis, n. 8801/2015”.

Sentenze Test Medicina: le contestazioni del collegio:

  1. a) mancherebbe nel ricorso una precisa richiesta di annullamento e consequenzialmente non sussiste la possibilità del collegio di valutare nel merito l’annullabilità del concorso;
  2. b) mancherebbe nel ricorso una prova che dimostri con certezza che, se non si fossero perpetrate le violazioni da noi contestate, il candidato avrebbe potuto ottenere il bene della vita richiesto, ovvero l’ammissione al corso di laurea.

SUB a):

Diversamente da quanto ritenuto dal collegio, però:

  • nei nostri ricorsi è inserita la domanda di annullamento degli atti, sebbene per quanto di interesse di parte ricorrente e limitatamente all’interesse della stessa; tale “limitazione” non preclude al Giudice di valutare il merito delle censure e ciò perché, da un canto, la formulazione della domanda nei seguenti termini “annullamento per quanto di interesse…” significa letteralmente che viene richiesto l’annullamento dell’atto impugnato;
  • in tutti i nostri precedenti ricorsi, concernenti le precedenti procedure concorsuali di Medicina, le domande sono formulate in maniera identica a quelle che oggi vengono censurate ma in quei casi il collegio non ha deciso di sollevare alcuna critica, decidendo, semmai, di accoglierli.

Per dimostrare quanto da noi asserito, si riportano a sinistra le richieste presenti in altro nostro ricorso per l’accesso alla facoltà di Medicina per l’A.A. 2014/2015, mentre a destra le richieste presenti nel ricorso per l’A.A. 2015/2016 di cui ad oggetto:

Di seguito, invece, si riportano i dispositivi delle sentenze di merito:

  1. Sentenza di merito del ricorso per l’accesso alla facoltà di Medicina per l’A.A. 2014/2015:

P.Q.M.: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

  1. Sentenza di merito del ricorso per l’accesso alla facoltà di Medicina per l’A.A. 2015/2016:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso principale.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro tremila/00, oltre accessori come per legge.

SUB b) mancata dimostrazione della “certezza” che la mancata presenza di tali vizi inficianti la procedura avrebbe determinato l’ammissione del candidato al corso di laurea:

Circa quanto riportato sopra sub b), invece, è sufficiente riportare un estratto comune alle innumerevoli ordinanze e sentenze emesse sia dal Tar Lazio che dal Consiglio di Stato negli ultimi 5 anni, avendo riguardo a ricorsi identici a quelli di cui oggi si discute, ove l’annullamento degli atti impugnati ha comportato l’effetto conformativo dell’ammissione in graduatoria in sovrannumero nel corso di laurea in medicina/chirurgia:

“Ed invero con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014 la Sezione ha affrontato questione del tutto analoga a quella oggi in esame, dichiarando fondata la domanda di parte ricorrente di conseguire l’ammissione alla facoltà di medicina prescelta. Il ricorso in esame si appalesa pertanto fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla mancata ammissione dei ricorrenti al I anno della facoltà di medicina nell’anno acc. 2013/2014, presso le Università indicate in epigrafe” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);

  • Circa la inammissibilità dei motivi aggiunti sulla illegittimità della chiusura della graduatoria

Sentenza:Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso al DM n.50/2016, essi non possono che essere dichiarati inammissibili per inconferenza delle censure dedotte, in quanto il D.M. n.50/2016 viene censurato esclusivamente in relazione alla illegittimità derivata del concorso, senza deduzione di autonomi profili di illegittimità. In conclusione, dall’infondatezza della domanda caducatoria, proposta tanto con il ricorso principale quanto con i motivi aggiunti, deriva la reiezione della domanda risarcitoria connessa (tanto in forma specifica, quanto per equivalente)”.

Per quanto concerne la formulazione dei motivi aggiunti, la cui proposizione, richiesta espressamente a pena di improcedibilità dal collegio, ha determinato, come a Voi tutti noto, uno slittamento della discussione dei Vostri ricorsi, occorre segnalare:

da un lato, diversamente da quanto affermato dal collegio, i motivi aggiunti contengono una distinta censura che non ha nulla a che vedere con l’anonimato e che è chiaramente esposta negli atti difensivi.

dall’altro, ove ciò fosse vero, non si capisce perché in fase cautelare il collegio non abbia sollevato tale problematica, dichiarando inammissibile il ricorso per motivi aggiunti; ed, invece, come molti di Voi sapranno, in quella sede il collegio non ha ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti fosse carente contenutisticamente, a tal punto da poter essere dichiarato inammissibile, ma fosse solo non accoglibile perché non sussistevano le esigenze cautelari perché l’anno accademico era già avviato da tempo.

Secondo il codice del processo amministrativo, già in quella prima sede però il Giudice è tenuto a valutare anche la fondatezza e l’ammissibilità del ricorso e nella pronuncia cautelare resa sulla censura della chiusura della graduatoria non c’è alcun riferimento ad una potenziale inammissibilità dello stesso.

In buona sostanza, delle due l’una, ho il ricorso per motivi aggiunti, come dice il collegio in queste sentenze, non conteneva delle censure proprie in quanto il DM 50/2016 sarebbe stato da noi “censurato esclusivamente in relazione alla illegittimità derivata del concorso, senza deduzione di autonomi profili di illegittimità.

Oppure, cosa invece corretta, il ricorso per motivi aggiunti non è stato ritenuto accoglibile, come dal medesimo collegio affermato con un provvedimento antecedente reso in sede di valutazione della domanda cautelare nel quale non si dice minimamente che il ricorso è infondato o presenta profili di inammissibilità ed il collegio ha scelto questa strada per evitare di chiarire perché, anche nel merito, il ricorso per motivi aggiunti non potesse condurci ad ottenere un provvedimento positivo.

Pertanto, per avere tale giudizio non resta che rivolgersi al giudice d’appello.

  1. Sentenze Test Medicina: cosa fare adesso

Secondo il codice del processo amministrativo, dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, avvenuta giorno 9 maggio, abbiamo 6 mesi di tempo per poter promuovere appello avverso sentenza dinanzi al CDS. A nostro modesto avviso, gli argomenti utilizzati dal collegio per rigettare i nostri ricorsi sono superabili in sede di appello.

Nonostante le numerose pagine spese per chiarire i vizi che hanno costellato il Test per l’accesso al corso di Medicina 15/16, il collegio ha speso solo 4 pagine di motivazioni per rigettare le nostre richieste. Dispiace constatare che nessuna di queste è dedicata a smontare le censure sollevate in ricorso.

Gli sforzi profusi in questi anni accanto a migliaia di studenti per abbattere il numero chiuso non possono essere vanificati da questa battuta d’arresto. I mezzi spesi in questa azione sono stati enormi e non possono essere posti nel nulla da decisioni nelle quali il TAR non si pronuncia neanche nel merito della vicenda.

La nostra idea, a questo punto, è quella di promuovere ricorso in appello avverso le sentenze. I destinatari dei provvedimenti , entro la corrente settimana, riceveranno una mail con tutti i dettagli della nuova azione.

12/04/2022

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