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Vittoria al TAR: Docenti ITP inseriti in II fascia, illegittimo il DM

itpI docenti ITP possono essere inseriti in II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto il Decreto ministeriale, che consente l’inserimento in II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto soltanto ai soggetti in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti, è illegittimo. A stabilirlo il Tar del Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni docenti Itp e ha avvalorato le tesi sostenute dagli avvocati dello studio legale Leone-Fell & Associati.

Una vittoria che ha permesso ai ricorrenti di essere inseriti direttamente nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente ed educativo, della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nell’Ambito Territoriale Provinciale di interesse, nella posizione e con i punti spettanti.

Docenti ITP inseriti in II fascia, il ricorso

Con il ricorso, i docenti Itp hanno dimostrato di possedere un titolo che consente loro l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria. In particolare, si contestava  la legittimità dell’art. 2 del D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consentiva l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico – ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” – anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale”.

Il ricorso è stato accolto in quanto i ricorrenti hanno dimostrato di aver conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che ai fini dell’insegnamento ha richiesto, con riferimento a qualsiasi classe di concorso (ivi comprese quelle di carattere tecnico pratico), l’acquisizione di uno specifico titolo abilitativo.

Il Decreto ministeriale impugnato è di fatto illegittimo e va dunque annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con tale decreto.

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22/04/2022

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