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Tatuaggi, se non sono deturpanti non sono motivo di inidoneità

tatuaggiI tatuaggi possono essere motivo di esclusione se – come recita l’art. 123, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 443/1992 – “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme“. In caso contrario, non possono essere causa di inidoneità. A stabilirlo una sentenza del Tar del Lazio che ha riammesso un candidato al concorso per l’assunzione straordinaria nel Corpo della Polizia Penitenziaria.

Dunque, non tutti i tatuaggi sono vietati in caso di concorso nelle forze dell’ordine. Lo sono solo quelli deturpanti, quindi eccessivamente invasivi e quelli che manifestano una personalità abnorme. Se ricorre una di queste due ipotesi, il candidato può essere escluso dal concorso.

Se hai ottenuto un’inidoneità a causa di un tatuaggio e ritieni che non rientri tra le limitazioni prescritte all’art. 123, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 443/1992 invia una mail esplicativa a [email protected], allegando copia del provvedimento di esclusione.

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18/10/2018

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