Supervalutazione periodi di servizio per passare al sistema retributivo

È possibile riscattare i periodi di servizio prestati come allievo per aumentare il tempo di lavoro utile per la pensione. Questo significa che si può ottenere un aumento del periodo di servizio utile ai fini della pensione. Questa supervalutazione permette di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e di ottenere il passaggio al sistema retributivo.

Riscatto periodi di allievo

L’articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/97 prevede la possibilità di riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione, i periodi di servizio prestato come allievo.

Si tratta della facoltà di acquisire – previo pagamento – una supervalutazione di un quinto del periodo di servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione ove tale periodo non risulti già oggetto di supervalutazione (servizio di volo, servizio operativo o di istituto).

Tale supervalutazione è indispensabile per raggiungere al 31.12.95 gli anni 18 di contribuzione e godere del passaggio al sistema retributivo con un aumento in pensione di 300 euro mensili!

Destinatari e periodi computabili

Può esercitare tale facoltà il personale delle Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco.

Sono computabili i periodi oltre il 1 gennaio 1998. Per servizio comunque prestato si intende il servizio prestato tra la data di arruolamento e la data di cessazione del rapporto, anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari e come volontario in forma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo.

Anche l’Inps ha chiarito che i richiedenti aventi diritto possano usufruire della supervalutazione, solo se alla data della domanda non abbiano raggiunto il limite massimo di anni cinque di aumenti di servizio figurativo (senza onere) derivanti attività di volo, operativo etc.

 

Vuoi sapere come ottenere la supervalutazione del periodo svolto come allievo? Parla con un nostro esperto!

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Prove psicofisiche, mancato collaudo attrezzatura: esclusioni annullate!

Le attrezzature utilizzate per le prove psicofisiche dei concorsi militari devono essere collaudate in maniera regolare per garantire la corretta valutazione dei candidati e prevenire eventuali errori. In caso contrario, le esclusioni dalle prove possono essere contestate.

Errore nell’esame audiometrico, esclusione annullata

È il caso di un candidato al concorso 4189 allievi carabinieri escluso dalle prove psicofisiche poiché alle prove audiometriche i suoi valori erano risultati più alti di quelli previsti dalla normativa vigente. Si è rivolto al nostro studio legale per verificare che la sua esclusione fosse regolare. Dalla richiesta di accesso agli atti è emerso che la documentazione attestante il collaudo della strumentazione utilizzata per l’esame audiometrico non fosse regolare. L’amministrazione ha dunque preso atto della mancanza di un verbale di collaudo dello strumento aggiornato e quindi in accoglimento delle nostre richieste, seppur esplorative, ha disposte d’ufficio l’annullamento del provvedimento di esclusione e ha disposto l’ammissione alla ripetizione della prova del nostro cliente. Con il solo accesso agli atti siamo riusciti in via stragiudiziale a ottenere l’annullamento dell’esclusione.

Escluso per massa grassa, sì alla ripetizione della prova

In un altro caso, il candidato era stato escluso dalle prove psicofisiche del concorso per vice ispettori tecnici delle telecomunicazioni della polizia di Stato per massa grassa. Anche in questo caso, il nostro staff legale ha richiesto l’accesso agli atti ed è emerso che il macchinario utilizzato per la biotensiometria non era stato collaudato o comunque i documenti relativi al collaudo erano scaduti. Pertanto, anche in questo caso abbiamo ottenuto la ripetizione della prova per attestare il reale stato del candidato che è stato dunque riammesso al concorso.

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Concorso Centri per l’impiego Sicilia, annullate le graduatorie IAC e OML

centri per l'impiego, immagine di persone in ufficio con documenti sulla scrivania

Annullate le graduatorie dei profili IAC e OML del concorso per il Centri per l'impiego Sicilia. Si tratta di un procedimento illegittimo e pertanto è possibile impugnare gli annullamenti e proporre ricorso al Tar

Annullate le graduatorie IAC e OML

Lo scorso 26 aprile 2023, l’Amministrazione ha annullato in autotutela le graduatorie definitive del concorso per l’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia, per i due profili OML e IAC.

In particolare, si legge nei due distinti provvedimenti, che “si procederà alla riconvocazione della Commissione esaminatrice” già nominata in passato, che sarà deputata “alla valutazione dei titoli di studio e di servizio ai sensi dell’art. 3, co. 2, del Bando di concorso”, affinché provveda alla riformulazione della graduatoria.

Tuttavia, tale condotta appare assolutamente illegittima in quanto viola apertamente i principi dell’anonimato che governano l’espletamento delle procedure concorsuali e che tutelano, in particolare, l’imparzialità e la trasparenza dell’operato Amministrativo.

L’Amministrazione, invece, avrebbe dovuto procedere a nominare una nuova Commissione preposta alle operazioni di rivalutazione dei titoli dei candidati, onde evitare di inficiare la par condicio concorsuale.

Annullamento illegittimo, al via il ricorso

I due provvedimenti di annullamento delle graduatorie del concorso CPI per i profili IAC e OML sono illegittimi e possono essere, quindi, impugnati tramite ricorso al Tar, chiedendo al Giudice di ordinare all’Amministrazione di nominare una Commissione valutatrice in composizione diversa. 

Ma non è tutto. È possibile proporre ricorso anche per un’ulteriore profilo di illegittimità: l’Amministrazione, infatti, ha previsto che la valutazione dei titoli avvenisse dopo la correzione delle prove scritte, in aperto contrasto, quindi, con la normativa di settore, che impone invece che la valutazione dei titoli preceda la correzione delle prove. 

Se, quindi, anche tu hai subito un pregiudizio dai due provvedimenti di annullamento, hai 60 giorni di tempo per poter proporre ricorso al Tar: peraltro, è possibile promuovere un’azione collettiva, al raggiungimento di un numero minimo di 20 adesioni per ciascun profilo, con conseguente abbassamento del costo.

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Concorsi scuola, tutte le selezioni in arrivo nel 2023

Concorsi scuola, insegnante alla lavagna con alunni ai banchi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha in programma la pubblicazione di numerosi concorsi scuola che interessano non solo il personale docente ma anche il personale ATA. Una parte delle assunzioni sarà effettuata utilizzando le graduatorie dei concorsi già banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e conclusi. Altri posti di lavoro nelle scuole saranno coperti, invece, mediante nuove procedure concorsuali da bandire.

I Concorsi scuola 2023

Le procedure concorsuali, previste per il prossimo anno scolastico 2023/2024, sono rivolte all’abilitazione di nuovi insegnanti di scuola secondaria, primaria e dell’infanzia ma, soprattutto, la stabilizzazione dei precari. In particolare, è prevista la pubblicazione di un bando di concorso in estate per il concorso rivolto alla stabilizzazione di 25 mila docenti precari. Tale importante procedura concorsuale consentirà di coprire circa 25 mila cattedre e sarà aperta:

 – agli insegnanti con almeno 3 annualità di servizio;

– agli aspiranti docenti che hanno conseguito i 24 CFU;

Altri concorsi previsti per l’anno 2023 attengono al reclutamento dei profili di “Direttori dei servizi generali e amministrativi” (DSGA), in particolare, sono previste due distinte tipologie :

–  concorso ordinario, riservato a coloro siano possessori dei requisiti indicati dal bando di concorso di prossima pubblicazione.

concorso per “facenti funzione”, riservato al personale già in ruolo con funzione di assistente amministrativo che abbia svolto per almeno 3 anni la funzione di Direttore.

Concorsi per dirigenti

Per il reclutamento di cariche dirigenziale nel comparto scuola è, inoltre, previsto nei prossimi mesi, la pubblicazione del bando per il dibattutissimo Concorso per Dirigenti scolastici al quale potranno partecipare esclusivamente il personale docente delle istituzioni scolastiche statali ovvero al personale educativo delle istituzioni educative statali che abbiano almeno cinque anni di servizio.

L'educazione motoria

Dal prossimo anno scolastico si porrà maggiore attenzione all’educazione motoria, la quale verrà introdotta anche dalla quarta primaria, mentre, per quest’anno in corso l’insegnamento è limitato alle classi quinte. Infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Meri-to è pronto a bandire un nuovo concorso destinato ai docenti di scienze motorie presso le scuole primarie ma anche per l’insegnamento della religione cattolica. In riferimento alla religione cattolica, è prevista la pubblicazione di due bandi, quello ordinario e quello straordinario, dove in palio ci sono ben 7000 posti. Il bando per IRC era previsto inizial-mente per il 31 dicembre 2021 ma con la modifica della normativa introdotta dal decreto PNRR 2, l’uscita è stata spostata nuovamente.

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Congedo parentale: madre casalinga, anche il padre ha diritto ai periodi di riposo

congedo parentale, immagine con padre che gioca con due bambini

Sentenza storica del Consiglio di Stato in materia di congedo parentale. Per i giudici anche il padre ha diritto a usufruire dei periodi di riposo previsti dalla legge, a prescindere dall'attività svolta dalle madre.

Congedo parentale: cosa dice la legge

La normativa di riferimento, in materia, è rappresentata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d.lgs. n. 151 del 2001): la norma prevede, in particolare agli artt. 39 e 40, rispettivamente il diritto della madre e del padre, che siano lavoratori dipendenti, a fruire di riposi giornalieri per il primo anno di vita del figlio. 

Si tratta, ovviamente, di un principio fondamentale del nostro ordinamento, quello della tutela della famiglia e della valorizzazione del prevalente interesse del minore, alla cui tutela e cura devono essere indirizzati i diritti e i doveri di entrambi i genitori. 

 

Secondo la legge, quindi, anche il padre deve poter prestare assistenza e “supporto affettivo” al bambino nel suo primo anno di vita, superando una obsoleta visione della famiglia che ricollegava solo ed esclusivamente alla madre il ruolo di assistenza e tutela del bambino. 

 

La decisione del Consiglio di Stato

Nella sentenza, in particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “i periodi di riposo di cui all’articolo 39 rientrano nel novero dei diritti riconosciuti in attuazione del valore costituzionalmente tutelato della funzione genitoriale, cui si riconnettono:

– sia le responsabilità di entrambi i genitori nei confronti del figlio (naturale o adottivo), e dunque il diritto dei medesimi ad ottenere dall’ordinamento il riconoscimento delle migliori condizioni possibili onde assolvere ad una funzione, non solo individualmente, ma anche socialmente fondamentale;

– sia, specularmente, il diritto del figlio ad ottenere, per il tramite dell’assistenza dei genitori, ottimali condizioni di crescita e di sviluppo della sua età evolutiva.”

E ancora, precisa il Consiglio di Stato che “i periodi di riposo di cui all’articolo 39 del d. lgs. n. 151/2001 hanno natura non di “beneficio” concedibile dall’Amministrazione, bensì di diritto, e non possono essere riferiti ad un “istituto contrattuale a tutela della genitorialità”.

Per quanto riguarda, quindi, il concreto esercizio dei congedi e dei periodi di riposo, la legge stabilisce che il padre ne può godere se è l’unico titolare della potestà genitoriale, oppure se la madre è impossibilitata o decide di non avvalersene. L’ulteriore ipotesi, poi, è quella secondo cui la fruizione dei periodi di riposo spetti al padre “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

In altre parole, se il padre vuole godere dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino, occorre solo sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia: ci si riferisce, quindi, “a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità”.

Con la sentenza citata, quindi, l’Adunanza Plenaria ha, nei fatti, accordato al ricorrente il diritto alla fruizione dei riposi giornalieri sino al compimento di un anno di età della figlia.

Se anche tu hai un figlio piccolo e vuoi fruire dei riposi giornalieri, è possibile proporre un’istanza alla tua Amministrazione o, in caso di rigetto, avanzare un ricorso al TAR, per ottenere il tuo diritto alla fruizione dei riposi giornalieri. 

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Concorso Ars, limite d’età e voto diploma illegittimi

Pubblicato il bando di concorso Ars, per esami, per 21 posti di Coadiutore Parlamentare. Tra i requisiti previsti, il limite d'età e il voto di diploma. Ecco come contestarli!

Il concorso Ars

Lo scorso 31 marzo è stato pubblicato il Bando di concorso, per esami, per l’assunzione di 21 coadiutori Parlamentari.

Tra i requisiti di partecipazione alla selezione è stato previsto il limite di età fissato a 45 anni, nonché, il limite di voto di diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o 80/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente (art. 2, lett. b) e c)

Entrambi i requisiti concorsuali sono illegittimi e il nostro Studio legale proporrà due ricorsi per far ammettere chi, a causa di tali restrizioni, non può parteciparvi.

Il Concorso Ars prevede le seguenti prove di esame:

  • a) una prova tecnica di idoneità stenografica manuale;
  • b) una prova tecnica di dattilografia;
  • c) due prove scritte;
  • d) prove orali e tecniche.

Il limite d’età

Per quanto riguarda il limite d’età il Testo unico delle Norme Regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale statuisce che: “l’età per partecipare ai concorsi non può essere inferiore ai 18 anni né superiore ai 41 anni. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per gli appartenenti al ruolo dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana”.

Ai sensi, invece, dell’art. 3, comma 6, L. 127/1997: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.

Ma vi è di più, non è solo la legge italiana o quella regolamentare a vietare limitazioni di età nei concorsi nella pubblica amministrazione. Anche la Corte Ue ha ritenuto sproporzionato il limite massimo di età per partecipare a un concorso pubblico se le funzioni da svolgere non richiedono capacità fisiche specifiche che lo giustifichino.

La base normativa UE è quella costituita dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che fissa il divieto di discriminazione fondato sull’età e dalla direttiva 2000/87/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Pertanto, in merito alla partecipazione al Concorso Ars, l’Amministrazione non avrebbe, dunque, dovuto includere un limite di età.

Voto di diploma

Per quanto concerne, invece, il limite di voto per la partecipazione al Concorso, il Testo unico dell’ARS all’art. 14 prevede che: “per l’accesso alla Carriera dei Coadiutori parlamentari è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale”.

In base al dato normativo non è, dunque, previsto un voto minimo, quale soglia di sbarramento per la partecipazione al concorso, essendo sufficiente il solo possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ma vi è di più, con la legge delega n. 124/2015 all’articolo 17 punto d) è stata abolita la possibilità di inserire all’interno dei bandi di concorso uno sbarramento per voto.

Questo significa che nei concorsi pubblici il voto non può essere considerato un requisito fondamentale per la partecipazione.

A tal proposito è stato affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà”.

Secondo i giudici amministrativi, l’introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, di per sé, un indice attendibile della preparazione del candidato, in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili tali da non giustificare alcuna restrizione di sorta, almeno nel caso in cui tale votazione non sia strettamente necessaria alle particolari qualifiche da ricoprire all’esito della selezione.

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Concorso Comune di Napoli, irregolarità nelle prove scritte

Concorso al Comune di Napoli, amministrativi al lavoro

Il Concorso bandito per vari profili da destinare al Comune di Napoli è stato già oggetto di numerose segnalazioni da parte di alcuni candidati che hanno riscontrato irregolarità nello svolgimento delle prove concorsuali.

Comune di Napoli, le irregolarità al concorso

In particolare, infatti, le prove consistevano nella risoluzione di alcuni quesiti a risposta aperta, e il superamento della prova era condizionato all’ottenimento di un punteggio pari o superiore a 70. 
Tuttavia, una volta appreso l’esito negativo della prova, i concorrenti non hanno potuto comprendere le ragioni della loro esclusione, in quanto l’Amministrazione non ha esplicitato i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio per le singole domande, limitandosi ad assegnare un punteggio inferiore alla soglia di idoneità e, quindi, a dichiarare i candidati “inidonei”, escludendoli dal prosieguo del concorso.
 
In altre parole, i singoli concorrenti non conoscono le motivazioni poste a fondamento del mancato raggiungimento della sufficienza, in quanto non viene indicato neanche il singolo voto per ciascun quesito.

Tale comportamento dell’Amministrazione è senz’altro illegittimo e può essere contestato tramite ricorso al Tar, da presentare entro 60 giorni dalla conoscenza dell’esito della prova.
 
Il nostro team di esperti legali, infatti, già in passato ha promosso diverse azioni per contestare il medesimo profilo di illegittimità concernente le prove concorsuali, proponendo, inoltre, un’istanza di accesso agli atti all’Amministrazione, chiedendo la condivisione di tutta la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle prove. 

Domande errate

In questi giorni, tanti candidati hanno contattato il nostro Studio legale per segnalare ulteriori irregolarità, in particolare per quanto riguarda le prove scritte del Concorso per 55 dirigenti, che hanno comportato l’esclusione illegittima di molti candidati.
 
Già nei mesi scorsi, infatti, un nostro ricorrente ha ottenuto, da parte del Tar, l’annullamento di un quesito errato all’interno del suo quiz, ed è stato quindi ammesso alle successive prove orali!

Se anche tu, quindi, hai subito lo stesso pregiudizio, puoi proporre ricorso al Tar (entro 60 giorni dal momento in cui hai appreso la tua inidoneità), per ottenere l’annullamento della prova e/o il ricalcolo del punteggio ed accedere, quindi, alle successive prove concorsuali.

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Nuovi bandi Asmel, illegittima la richiesta di abilitazione forense

Asmel, nuovi bandi

Aperta la procedura di invio delle candidature per la formazione di un elenco di soggetti idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per vari profili professionali, per Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali). Illegittima la richiesta dell'abilitazione forense.

Bandi Asmel

L’Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, ha di recente pubblicato due nuovi bandi: uno per l’aggiornamento dei profili professionali del precedente concorso del 2022 e il secondo per la creazione di nuovi profili di categoria D, C e B.
 
Quello di ASMEL è una nuova tipologia di concorso pubblico che prevede la creazione di elenchi unici da cui i Comuni aderenti possono attingere, evitando così di dover bandire decine e decine di concorsi simili o per le medesime posizioni. In questo modo, i candidati, con un solo iter concorsuale si ritroveranno idonei per più posizioni, e inseriti in più graduatorie da cui poi essere assunti.
 
Anche quest’anno, è stata aperta la procedura di invio delle candidature per la formazione di un elenco di soggetti idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per vari profili professionali.

Requisiti d’accesso richiesti

La procedura di invio delle candidature per la formazione di un elenco di soggetti idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per vari profili professionali, prevede la possibilità per gli enti locali di organizzare delle selezioni uniche volte alla formazione di elenchi di idonei (per vari profili), cui attingere in base alle necessità.
 
Sono previste, nello specifico, due procedure: una volta all’aggiornamento degli elenchi di idonei già predisposti e una, invece, riguardante la formazione ex novo degli elenchi.
 
E proprio in relazione a quest’ultima procedura, il relativo bando prevede la figura dell'”Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D, Posizione giuridica ed economica di accesso D1” per il cui accesso è richiesto, come requisito, il possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Abilitazione forense illegittima penali?

In realtà, la richiesta dell’abilitazione forense risulta illegittima, in quanto esclude immeritatamente tutti coloro i quali non sono in possesso dell’abilitazione che non potranno, infatti, partecipare al concorso.
 
Tale illegittimità, però, può essere censurata tramite la proposizione di un ricorso al Tar, chiedendo al Giudice l’ammissione al concorso sulla base del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, pur senza essere abilitati alla professione d’avvocato.
 
Se anche tu sei interessato a tale tipo di azione, è possibile proporre ricorso (anche in forma collettiva) entro il 30 aprile.

 

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Concorso per 4189 allievi carabinieri, accertamenti psico-fisici e attitudinali

4189 allievi carabinieri, carabinieri schierati

Sono in corso di svolgimento gli accertamenti psicofisici e attitudinali dei candidati al concorso per 4189 allievi carabinieri. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle prove e su come difenderti dalle eventuali irregolarità!

Il concorso per 4189 allievi carabinieri

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” il bando del Concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri.

I posti disponibili sono così suddivisi:

  • 2910 posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 in servizio
  • 1247 posti aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti
  • 32 posti (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo

È inoltre previsto il reclutamente di 168 allievi da formare nelle specializzazioni in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità.

Per partecipare al concorso bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • godere dei diritti civili e politici
  • avere, se minori, il consenso di chi esercita la potestà
  • essere in possesso del seguente titolo di Studio:

– Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) se VFP1/VFP4 già in servizio al 31 dicembre 2020;
– Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) se VFP1/VFP4 in servizio dal 1 gennaio 2021 o se non militari.

Inoltre, è previsto il limite d’età fissato a 28 anni non compiuti per chi concorre ai 2910 posti. Per le restanti posizioni, il limite è fissato a 26 anni non compiuti.

Le prove di concorso

Il concorso prevede le seguenti fasi:

  • prova scritta di selezione
  • prova di efficienza fisica
  • accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica
  • accertamenti attitudinali
  • valutazione dei titoli

La prova scritta, della durata di 60 minuti, consiste in un questionario con un numero di quesiti a risposta multipla predeterminato e comunque non superiore a 100. Il punteggio è dato dalla somma dei punti validi e viene assegnato:

  • 1 punto per ciascuna risposta esatta;
  • 0 punti per ciascuna risposta: errata, non data o per la quale è stato apposto segno su più di una alternativa, anche se una di esse dovesse essere esatta.

Può capitare di avere un infortunio a pochi giorni dalla prova, o ancora avere un incidente proprio durante la prova e non riuscire a terminare gli esercizi. È impensabile rischiare di mandare all’aria mesi di studio e sacrifici per un caso fortuito che rischia di compromettere non solo il concorso, ma anche la futura carriera! Non di rado, inoltre, le strumentazioni utilizzate sono obsolete e gli esiti possono essere confutati richiedendo al giudice amministrativo la ripetizione dell’esame.

Per le prove attitudinali, invece, sono purtroppo assai frequenti giudizi negativi che lasciano i candidati perplessi quanto alle loro motivazioni. 

Le irregolarità riscontrabili

Per accedere alle forze armate, oltre alle prove scritte, è necessario espletare le prove di efficienza fisica per testare la preparazione atletica dei concorrenti. È previsto, per i candidati che si trovino impossibilitati a svolgere tali prove per motivi di salute, un differimento per l’espletamento di tali prove. L’espletamento delle prove di efficienza fisica da parte dei candidati devono essere opportunamente verbalizzate da una commissione e risultare nel verbale di notifica che verrà consegnato al concorrente. Qualora questo non avvenisse, sarà possibile proporre ricorso al Tar.

Oltre alla preparazione atletica, è necessario testare anche lo stato psico-fisico dei concorrenti. Infatti, nella fase successiva alle prove di efficienza fisica, i candidati verranno convocati affinché una commissione di professionisti valuti il loro stato. Ciononostante, accade molte volte, che le commissioni mediche effettuano analisi superficiali ed utilizzano strumenti obsoleti che non forniscono risultati corretti. In questo caso, ogni concorrente escluso, potrà recarsi presso una struttura sanitaria pubblica  appartenente al SSN (asl, ospedale) per poter effettuare nuovamente le visite mediche. Se da tali visite risulti un’errata valutazione da parte della commissione medica concorsuale, sarà possibile ricorrere avverso l’inidoneità innanzi al Tar.

La procedura di concorso volge al termine con un’ultima fase: la verifica attitudinale. Il giudizio espresso sul candidato da parte della Commissione deve essere chiaro e dettagliato e, in caso di esclusione del concorrente, esso deve esprimere chiaramente e specificatamente le ragioni. Le valutazioni, devono tener conto della carriera pregressa del candidato, sia essa professionale o militare. Anche in questo caso, sarà possibile presentare un ricorso avverso l’esclusione.

Come fare ricorso

Una volta accertato che l’esito della prova non sia corretto e che dunque l’esclusione dal concorso sia illegittima, è possibile proporre ricorso, contattando il nostro staff legale. Contestando le irregolarità e l’esito della prova del concorso polizia per 1188 allievi agenti, si avrà la possibilità di risostenere l’esame con una commissione in diversa formazione o essere ammessi alle successive prove di concorso. Se sei stato escluso, raccontaci il tuo caso e valuteremo la proponibilità di un ricorso. La consulenza è gratuita!

Ti ricordiamo che puoi proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della tua esclusione; hai  invece 120 giorni di tempo in caso di ricorso straordinario.

Quando esce il prossimo concorso per allievi acarabinieri?

Il prossimo concorso per allievi carabinieri dovrebbe essere pubblicato a giugno 2023, ma si può fare domanda per il VFP1 dal 12 aprile all’11 maggio 2023.

Quanto guadagna un carabiniere?

Lo stipendio di un carabiniere è variabile e dipende da diversi fattori. Lo stipendio base comunque non è mai al di sotto di 1.200 euro netti, con un aumento progressivo all’avanzamento della carriera.

In linea generale possiamo dunque affermare che lo stipendio base di un carabiniere all’inizio della carriera ammonta a circa 1.600 euro lordi al mese, al netto di assegni familiari, scatti di anzianità o indennità accessorie. La retribuzione base va dai 19.276,54 euro lordi annui per un carabiniere semplice ai 27.564,08 euro per un capitano, escludendo colonnelli e generali.

A queste cifre vanno aggiunti straordinari, festivi ed eventuali missioni in trasferta.

Per maggiori informazioni sul ricorso avverso l’esclusione dalle prove psicofisiche e attitudinali clicca su INIZIA e compila il form, sarai ricontattato dal nostro staff legale specializzato!