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Test d’accesso: nessuna forma di tutela per gli affetti da d.s.a.

Test d’accesso: nessuna forma di tutela per gli affetti da d.s.a.

test-professioni-sanitarie-a-a-2016-17_3-2Oggi vogliamo accendere un faro su di un argomento troppo spesso tenuto all’oscuro dai media: i rimedi e gli strumenti messi a disposizione dalla P.A. per consentire il diritto allo studio dei soggetti affetti da D.S.A.

Da pochissimi giorni si sono conclusi i test d’accesso a molte facoltà a numero chiuso, quali Medicina, Veterinaria, Professioni sanitarie etc… A seguito dell’espletamento del test ci sono pervenute decine di segnalazioni da parte di soggetti affetti da D.S.A. (ovvero da disturbi specifici di apprendimento le quali interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, quali: l’abilità di fare calcoli, di lettura o di scrittura) ai quali le Università non hanno fornito idonei strumenti per consentirgli un regolare svolgimento del test.

D.S.A. E DIRITTO ALLO STUDIO: IL PUNTO SULLA NORMATIVA

Lo Stato italiano negli anni si è adeguato agli standard europei, adottando una specifica normativa per tutelare lo status di coloro che soffrono dei disturbi di apprendimento.

Purtroppo il vero problema risiede nella mancata attuazione di tali nobili principi (spesso da parte degli Atenei), riconosciuti normativamente con la Legge 170/2010 e con il Decreto 5669 del 12 luglio 2011.

 L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010, infatti, prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, inoltre, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di

istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più

adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Tali misure sono state astrattamente individuate con il decreto n. 5669 del 12 luglio 2011, il quale, all’articolo 6 (Forme di verifica e di valutazione) punto 8, prevede che:per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.

Test d’accesso a numero chiuso: Coinvolti sia il Miur che gli Atenei

Anche quest’anno, il MIUR ha ritenuto sufficiente ed idoneo assicurare a tali candidati solo il tempo aggiuntivo non predisponendo alcuno strumento compensativo necessario in base alla tipologia di D.S.A..

Ed, infatti, il decreto ministeriale per l’accesso alle Facoltà a numero chiuso, all’art. 11 ha previsto solo che “I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.”

Diversamente da quanto prescritto dal MIUR, però, alcune Università, a seguito di presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, da parte del candidato, hanno assegnato agli stessi alcuni strumenti aggiuntivi, quali, a titolo esemplificativo, calcolatrici e tabelle periodiche.

Ciononostante, spesso, le decisioni delle Università non hanno tenuto conto del livello di particolare gravità certificata del DSA e le misure aggiuntive assegnate dagli Atenei – nella loro autonomia – non sono state atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse.

Test d’accesso a numero chiuso: Quali tutele?

Con una recentissima pronuncia, relativa al TEST di Medicina 2015, il Consiglio di Stato ha affermato che “considerato che il danno, riconducibile all’esito negativo delle prove in questione, può essere superato solo previa reiterazione delle prove stesse, in termini tali da assicurare la par condicio dei concorrenti, circa il grado di difficoltà da affrontare per il relativo superamento, ma assicurando all’interessato le condizioni previste, in rapporto alle patologie dal medesimo documentate”.

Test d’accesso, cosa fare adesso?

Test d'ammissione MedicinaPer difendersi, pertanto, occorre promuovere ricorso (entro 60 gg dalla risposta dell’Università circa le misure compensative fornite al candidato) e richiedere la riconvocazione delle prove, nel rispetto della normativa in esame, così come disposto dall’Organo supremo di giustizia amministrativa.

Con il ricorso chiederemmo, dunque, l’assegnazione di tutti gli strumenti idonei a colmare il gap che esiste fra il candidato affetto da DSA ed il candidato non affetto da tale disturbo. Inoltre, chiederemo che venga dichiarata la illegittimità della difformità di trattamento fra candidati che hanno svolto la prova presso un Ateneo che si è mostrato solerte nel tutelare i suoi diritti ed altri Atenei che invece non hanno mostrato la medesima disponibilità.

Per aderire al ricorso clicca qui.

Per maggiori informazioni scrivici a “Raccontaci il tuo caso” o chiamaci allo 0917794561.

13/04/2022

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