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Vittime del dovere, lo status non cade in prescrizione

Lo status di vittime del dovere non decade e non incorre in termini di prescrizione. A stabilirlo una sentenza dei giudici del tribunale del lavoro di Roma nella quale viene specificato che “sia l’accertamento di uno status che l’accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili, e come tali irrinunciabili”.

Il caso in questione riguardava un Maggiore pilota dell’Aeronautica militare, vittima nel 2000 di un incidente aereo per un malfunzionamento del velivolo, che gli aveva procurato un’invalidità permanente. Nel 2018 aveva inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con conseguente riconoscimento dei relativi benefici assistenziali. Domanda rigettata per “intervenuta prescrizione”.

“Incontestate le modalità dell’incidente occorso al ricorrente ed in particolare la causazione dell’evento in ragione di errore manutentivo, l’amministrazione convenuta sostiene in via principale l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in ragione di decorso del termine decennale dall’entrata in vigore della normativa di cui alla L. n. 266 del 2005”. Rivolgendosi ai giudici del lavoro, il suo ricorso viene accolto in quanto l’eccezione di estinzione del diritto per prescrizione risulta infondata.

Scrivono inoltre i giudici che: “la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati a vittime del dovere non poneva alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini all’esaurimento della procedura che ne seguiva, tanto che i Ministeri convenuti, onde sostenere la propria tesi, hanno fatto improprio richiamo alla disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto fatto valere.

Ed infatti sono certamente prescrittibili benefici economici che nello status trovano il loro presupposto, considerato che non vi è contraddizione tra la possibilità (non l’obbligo si noti bene) del riconoscimento d’ufficio indipendentemente da una domanda amministrativa, e la rilevanza giuridica dell’inerzia dell’interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all’esercizio del diritto”.

Pertanto, chiunque desideri ottenere il riconoscimento dello status di vittime del dovere per eventi intervenuti anche oltre i normali termini di prescrizione, può contattare il nostro studio inviando una mail a [email protected]

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19/04/2022

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